Vediamo le novità arrivate con la conversione del decreto proroghe: è stato riaperto il ravvedimento speciale con la scadenza (in un’unica rata) al 20 dicembre 2023.
Con la legge di conversione del cosiddetto Decreto Proroghe, oltre alle misure originarie, ne sono state introdotte nuove. Tra le principali, quella sul ravvedimento speciale riaperto fino al 20 dicembre 2023 e quella (già contenuta nella versione originaria) sulla compilazione dei righi del quadro RS per i forfettari.
Nella Gazzetta Ufficiale del 28/11 (martedì scorso) è stata pubblicata la Legge n. 170/2023, di conversione del D.L. n. 132/2023.
Decreto proroghe: le novità in sede di conversione
Segnaliamo le principali novità in sede di conversione del Decreto Proroghe.
Il ravvedimento speciale, nei termini per la regolarizzazione, viene differito al 20/12/2023; entro tale data va effettuato il versamento in un’unica soluzione e la rimozione delle violazioni. Pertanto, non è più ammesso il versamento in forma rateale.
Ricordiamo che tale ravvedimento permette la riduzione a 1/18 della edittale, per regolarizzare dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto.
Come si ricorderà, il termine originario era fissato al 31/03/2023, ed era già stato differito al 30/09/2023 dall’art. 4, D.L. n. 34/2023 (cd. “Decreto Bollette”).
In tema di sospensione dei termini per i contribuenti dei territori alluvionati, sono differiti dal 20/11 al 10/12/2023.
Decreto proroghe i provvedimenti originari
Ricordiamo le più importante proroghe concesse con la pubblicazione del Decreto Legge.
L’assegnazione/cessione/trasformazione agevolata, prorogata al 30/11/2023 per perfezionare le operazioni agevolate e versare l’imposta sostitutiva in unica soluzione; in precedenza, il termine scadeva al 30/09/2023, e il versamento poteva essere effettuato in due tranches, (il 60% entro il 30/09 e il residuo entro il 30/11).
La possibilità, per i contribuenti forfetari, di adempiere agli obblighi informativi relativi al (solo) 2021 entro il 30/11/2024, senza applicazione di sanzioni.
Per maggiori informazioni sulla compilazione del Quadro RS da parte dei forfettari vedi qui.
a cura di Danilo Sciuto
Venerdì 1 Dicembre 2023