Se il capo dell’ufficio non produce in giudizio la delega di firma conferita al funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’atto impositivo è inficiato da nullità assoluta.
In questo caso è previsto, infatti, l’onere a carico dell’Amministrazione di certificare la delega di firma e l’obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione.
Sottoscrizione atti tributari: normativa
Si prende spunto dalla sentenza in esame per approfondire il tema della legittimità degli atti sottoscritti da funzionari della carriera direttiva delegati dal direttore dell’Ufficio.
Alla carriera direttiva sono inquadrati i dipendenti della terza area prevista dal CCNL a cui appartengono i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono nell’unità di livello non dirigenziale (cfr. art. 42 Dpr n. 600/1973 e art. 56 Dpr n. 633/1972) a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti.
Sul tema di atti sottoscritti da funzionari delegati, è bene premettere che l’art. 21 della legge n. 241/1990, dispone la nullità del provvedimento amministrativo mancante degli elementi essenziali, il quale risulta viziato da difetto assoluto di attribuzione; mentre l’art. 42, commi 1 e 3, Dpr n. 600/1973, stabilisce che l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Nullità della delega di firma
Premesso che la delega di firma è istituto differente dalla delega vera e propria, in quanto la prima non comporta quell’attribuzione, in via amministrativa, di competenze dal delegante al delegato che permette di costituire un nuovo “ufficio”, ma rappresenta un’utile modalità organizzativa, che consente al titolare di un organo di sgravarsi dall’adempimento della sottoscrizione, ferma restando l’imputazione degli atti sottoscritti dal delegato alla firma in capo al delegante, purc