In tema di accertamento tributario, la delega di firma, o di funzioni, deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato, senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.
Il caso di Cassazione: accertamento firmato da soggetto sprovvisto di delega di firma
Svolgimento del processo
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento ricevuto innanzi alla CTP competente, la quale accoglieva in parte il ricorso, disponendo che, sotto il vincolo della continuazione, venisse applicata cumulativamente per le quattro annualità accertate un’unica sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del triplo e rigettando nel resto.
Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTR, la quale in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, statuiva che la ripresa a tassazione dovesse computarsi nella misura del 40% dei componenti negativi e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio.
Il contribuente ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR, evidenziando, per quel che ci interessa in questa sede, l’illegittimità dell’avviso di accertamento, in quanto firmato da soggetto non delegato.
Il pensiero della Corte sulla delega di firma
In apertura, la Corte – che richiama diverse pronunce (ex plurimis Cassazione 19/04/2019, n. 11013, Cass. 08/11/2019, n. 28850) – afferma che, in linea generale, la funzione della sottoscrizione dell’atto impositivo, che sottende la tematica degli aspetti di natura probatoria, nel giudizio, in caso di contestazione, da parte del contribuente, della legittimità della sottoscrizione stessa, non trova una disciplina uniforme.
Non mancano, invero, ipotesi in relazione alle quali opera il principio secondo cui deve presumersi che l’atto sia riferibile all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso sia stato adottato, come affermato da questa Corte in riferimento alla cartella esattoriale, al diniego di condono, all’avviso di mora e all’attribuzione di rendita catastale (Cassazione 31/10/2018, n. 27871).
Ad avviso del Collegio in tale prospettiva deve essere valutata la portata della prescrizione contenuta nell’art. 42 del d.P.R. 29 set