Approfondiamo alcuni punti della convenzione sulla fiscalità fra l’Italia e la Cina che diventa sempre più interessante, visti i rapporti economici fra i due Paesi, puntando il mouse sul concetto di residenza
Il concetto di residenza nell’ambito delle convenzioni tributarie internazionali
L’ambito d’applicazione di una convenzione tributaria internazionale dipende sensibilmente dal concetto di residenza: sulla base di questa nozione si individuano i destinatari principali della convenzione stessa, che sono solitamente i contribuenti residenti in uno dei due Stati contraenti, o in entrambi.
Il termine “Persona/e” riportato nella convenzione comprende le persone fisiche, le persone giuridiche e i soggetti passivi d’imposta che nel campo tributario sono considerati come organizzazioni aventi personalità giuridica (per esempio vari tipi d’associazioni e fondazioni).
Nell’edizione 2003 del Modello OCSE è stato proposto, allo scopo di evitare che la convenzione fosse impiegata in modo abusivo, che i soggetti beneficiari del regime introdotto nella convenzione non fossero quelli genericamente “residenti” negli Stati contraenti, ma sono cinque tipi di “Persone qualificate”: il primo tipo riguarda le persone fisiche, il secondo tipo gli enti governativi, il terzo le imprese, il quarto le organizzazioni benefiche o altre enti esenti da imposte, il quinto individua persone “altre” comunque qualificate ai fini della convenzione.
La definizione dell’identità dei residenti, dunque, è una questione chiave.
Quando uno Stato vuole applicare il regime tributario previsto per i soggetti residenti, deve prima verificare se un contribuente effettivamente lo sia.
Il termine “residente”, dal punto di vista tributario, si riferisce alle persone fisiche e giuridiche che, in base alla legislazione di uno Stato sui criteri di residenza, abbiano domicilio, sede amministrativa o altro elemento analogo in quello Stato, con ciò acquisendo soggettività passiva illimitata (in conformità a quanto previsto dal Modello OCSE) per le imposte previste dalla convenzione.
L’accertamento della residenza dei contribuenti è il presupposto per applicare correttamente le norme tributarie dello Stato contraente, ed è anche la base per definire i soggetti passivi e i limiti alla potestà tributaria dello Stato della residenza.
La residenza delle persone fisiche
Attualmente, vari Paesi adottano tre criteri per definire la residenza delle persone fisiche che conducano la loro attività in un contesto transnazionale.
La cosiddetta residenza si riferisce al luogo fisso o permanente in cui una persona è localizzata in ragione della propria situazione personale.
Facendo seguito a tale concetto, tutti coloro che hanno la residenza nel territorio di uno Stato sono residenti in detto Stato, e pertanto assumono una soggettività passiva illimitata in detto Stato.
Per esempio, la Francia e la Svizzera hanno adottato questo criterio.
Il concetto di residenza secondo la Legge della Repubblica Popolare Cinese
La Cina considera questo criterio come un benchmark importante per definire la residenza delle persone fisiche.
La Legge della Repubblica Popolare Cinese sull’imposta del reddito personale ha precisato che le persone fisiche che hanno la residenza nel territorio cinese devono pagare, secondo le normative vigenti, l’imposta sul reddito personale per i proventi ottenuti all’interno del (e fuori dal) territorio cinese.
Più precisamente, le persone che hanno la residenza in Cina sono quelle che abitualmente sono localizzate nel Paese per motivi di domicilio, famiglia o interessi economici.
Questa disposizione dimostra che la Cina guarda il domicilio, le relazioni familiari e gli interessi economici come parametri standard per giudicare il luogo di residenza.
Il domicilio di una persona fisica individua la sua dimora stabile, una zona dove egli permane per un periodo e per un certo motivo particolare.
Il vantaggio più rilevante del criterio di domicilio è che l’accertamento della residenza si collega strettamente al luogo effettivo delle attività economiche di un contribuente.
Tuttavia, il concetto di domicilio non è molto preciso, e c’è difficoltà nell’accertare la sua sussistenza.
Il requisito della permanenza oggettiva in un determinato luogo
Per questo motivo, molti paesi hanno aggiunto un requisito di durata oggettiva di permanenza in un determinato luogo.
Quest’ultimo criterio viene adottato principalmente dalla Germania, Inghilterra, Canada, Australia e da molti altri Paesi.
Il requisito della durata del soggiorno o permanenza di una persona fisica in un dato Stato è usato per valutare se questa persona sia residente in detto Stato o no.
Nel caso in cui la permanenza sia superiore al termine previsto dalla legge tributaria dello Stato interessato, questa persona viene considerata come un contribuente residente, e il Paese di residenza ha la facoltà di tassare tutti i suoi redditi provenienti da varie parti del mondo.
Molti Stati, quali Francia, Inghilterra, Germania, Canada, Svizzera, USA, Giappone e Cina, hanno adottato il criterio della durata temporale per accertare la residenza delle persone fisiche; tuttavia, le disposizioni applicative sulla durata e sul modo di calcolare il tempo a questo fine non sono uniformi.
Paesi quali Germania, Inghilterra, Canada e Svizzera hanno precisato che se la durata di soggiorno di una persona fisica nel proprio territorio raggiunge una metà dell’anno (183 giorni), la stessa è considerata come residente nel proprio territorio, mentre alcuni altri Paesi quali Francia, USA, Giappone e Cina hanno previsto che, quando la durata di soggiorno di una persona fisica nel proprio territorio, è superiore ad un anno (365 giorni), la stessa è considerata come residente.
Una persona fisica che produce redditi in un contesto transnazionale è considerata come contribuente residente di uno Stato se la sua durata di soggiorno continuativo è superiore al termine previsto dalla legge tributaria dello Stato interessato.
In Cina, la legge tributaria ha sancito che le persone fisiche che abitano nel territorio cinese per un anno intero, sono considerate come soggetti residenti in Cina, senza tenere in considerazione la nazionalità.
Un’altra differenza fra i diversi paesi è l’individuazione del dies a quo per il calcolo della durata della residenza.
Alcuni Paesi stabiliscono che la durata di soggiorno di una persona fisica nel proprio territorio deve essere di un periodo d’imposta: solo così si raggiungerebbe il termine previsto dalla propria legge tributaria.
La permanenza di un anno, naturalmente, deve essere sostanzialmente ininterrotta: in questo senso non può essere considerato residente chi impiega due (o più) anni per essere residente in un Paese per 365 giorni.
Il diritto tributario cinese precisa che il requisito della permanenza per un anno intero nel territorio cinese s’intende realizzato quando una persona fisica in un periodo d’imposta (dal 1° gennaio al 31 dicembre) abita in Cina per 365 giorni.
Un’assenza temporanea dal territorio cinese in un periodo d’imposta tuttavia non viene considerata idonea a interrompere il computo dei giorni a tal fine.
Il criterio della volontà implica che quando un contribuente manifesta un’inequivoca volontà, o si presume che abbia la volontà di restare per un lungo periodo in un altro Stato, é considerato come residente di detto altro Stato.
Per esempio, a partire dal 1984 gli USA considerano come fiscalmente residenti sul loro territorio tutti i titolari della “carta verde”.
Tuttavia, l’accertamento della residenza del contribuente in un dato Paese dovrebbe forse dare maggior peso al luogo reale delle attività economiche svolte da questo.
Ci sono, infatti, difetti evidenti se la residenza di un contribuente è fatta dipendere solamente da parametri formali come quelli prima indicati.
Il problema del criterio del domicilio consiste nel fatto che, quando nei Paesi in cui mancano certi criteri oggettivi e uniformi per identificarlo, esso può facilmente causare controversie tra i contribuenti e le autorità fiscali.
Per converso, il requisito della durata è concreto e chiaro, e può essere valutato abbastanza facilmente nella pratica.
Da ultimo, il requisito della volontà di residenza poggia su profili di natura soggettiva, ed è difficile giudicarlo con precisione.
È per questo motivo che di solito vari Paesi non usano unicamente questo parametro, ma lo usano combinato con altri, in modo da poter valutare con maggiore precisione la residenza del soggetto passivo e conseguentemente derivare il suo necessario assoggettamento ad imposta.
La residenza delle persone giuridiche
I Paesi che adottano il criterio della sede legale decidono se una persona giuridica è residente (anche dal punto di vista fiscale) nel proprio Stato a seconda che questo soggetto si stato costituito o comunque registrato nel proprio territorio o meno.
Tutte le persone giuridiche costituite o registrate sul proprio territorio sono considerate come legalmente residenti nello Stato, e il Governo di detto Stato ha la facoltà di assoggettare a imposta i redditi di questi soggetti sulla base del world wide income principle.
Gli USA, la Svizzera, l’Australia, il Giappone, la Francia, etc., hanno adottato questo criterio.
Requisito della sede amministrativa
Secondo questo parametro si giudica se una società sia residente in uno Stato o meno a seconda che l’organo di amministrazione effettiva della stessa si trovi nel territorio di detto Stato.
L’identificazione della sede dell’organo d’amministrazione di solito è effettuata facendo riferimento al luogo dove si sono tenute le riunioni del Consiglio di Amministrazione o l’Assemblea Generale dei Soci della società interessata.
Per esempio, la Germania, l’Inghilterra, il Canada e Singapore hanno adottato questo criterio.
Requisito della sede generale
In base a questo parametro, una società è considerata residente in uno Stato a seconda della sussistenza della sua sede generale in detto Stato.
Tutte le imprese transnazionali che hanno istituito la propria direzione centrale nel territorio di uno Stato, indipendentemente dalla nazionalità degli investitori, sono considerate come società residenti in detto Stato, e questo ha facoltà di assoggettarle ad imposta sulla base del world wide income principle. Per esempio, la Francia, il Giappone, il Belgio e la Cina hanno introdotto questo standard.
Requisito del controllo del capitale
Questo requisito fa dipendere la residenza di una società da quella dei soci che possono controllare l’elezione degli organi di questa.
Per esempio, nella legislazione degli USA è stato stabilito che una società registrata in un altro Paese può essere considerata come una società residente americana se la maggioranza (superiore al 50%) delle azioni valide per esercitare il diritto di voto in assemblea è in possesso ai soci americani.
In questo caso il Governo americano può tassare questa società come se fosse residente a tutti gli effetti.
Nella legislazione tributaria di vari Paesi nel mondo è facile riscontrare che molti di essi adottano contemporaneamente due o più requisiti (standard) per accertare la sussistenza della residenza di società.
Per esempio, gli USA seguono principalmente lo standard della sede legale, anche se talvolta usano lo standard del controllo di capitale.
La fiscalità della Cina per gli investimenti stranieri
Secondo la Legge dell’Imposta sul Reddito della Repubblica Popolare Cinese per le Imprese con Investimenti Stranieri e per le Imprese Straniere, se l’organo centrale di un’impresa costituita in Cina con investimenti stranieri si trova nel territorio cinese, la stessa deve pagare l’imposta sul reddito per i suoi ricavi provenienti dal territorio cinese e anche dall’estero (world wide income principle).
Questo significa che, nell’accertare la residenza di una persona giuridica, la Cina adotta congiuntamente lo standard di sede legale e lo standard di sede generale: entrambi sono indispensabili.
Se una società è stata legalmente costituita in Cina ma il suo organo centrale non è stato localizzato sul territorio cinese, detta società è una persona giuridica della Cina, ma non è giuridicamente residente in questo Paese.
Per converso, una società registrata o costituita legalmente all’estero non è una persona giuridica cinese, e non può diventare giuridicamente residente in Cina tramite l’istituzione della sua sede generale in questo territorio.
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A cura di Samuele Granzotto
Sabato 14 gennaio 2023