E’ possibile istituire più Gruppi IVA all’interno del medesimo gruppo economico internazionale. L’Agenzia Entrate si concentra sul concetto di “holding period” (il periodo minimo di controllo) e conferma che l’acquisizione di quote da parte di una società estera controllante può legittimare la creazione di un nuovo e separato Gruppo IVA in Italia.
Costituzione di più Gruppi IVA e holding period: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di Gruppi IVA, soffermandosi sulla possibilità di costituire più Gruppi distinti all’interno dello stesso gruppo economico internazionale e sul ruolo del cosiddetto holding period, quando viene istituita una sede secondaria in Italia.
Il dubbio posto alle Entrate
Una società sede secondaria italiana della società estera ALFA chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in ordine all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 70-ter, comma 1, lett. a), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alla fattispecie di seguito descritta.
Il Gruppo X (il “Gruppo”) è uno dei più grandi gruppi operanti in tutti i segmenti dell’industria ed esporta attrezzature ad alta tecnologia in circa 100 Paesi.
Una società estera del Gruppo X, denominata ALFA, ha costituito in Italia una sede secondaria (Branch) e possiede il 100% delle quote di una società italiana, DELTA, acquisite già dal 202x e regolarmente iscritte al registro delle imprese.
Le altre società del gruppo partecipano già ad un diverso Gruppo IVA BETA, istituito in Italia a partire dal 2021.
Il quesito è finalizzato a sapere se è possibile costituire un nuovo Gruppo IVA ALFA, tenuto conto di quanto di seguito rappresentato.
- l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa in merito alla possibilità di costituire due distinti Gruppi IVA (nel caso di specie, il Gruppo IVA BETA e il Gruppo IVA ALFA) entrambi istituiti in Italia ai sensi e per gli effetti del titolo V-bis del DPR 633/1972 e riconducibili allo stesso Gruppo economico;
- con riguardo, poi, alla possibilità di costituire il Gruppo IVA ALFA con efficacia dal 1° gennaio 2021, e, dunque, ai fini della verifica dell‘holding period previsto dall’art. 70-ter, DPR 633/1972, la società Istante riferisce che, in base all’orientamento assunto recentemente dall’Amministrazione finanziaria, per individuare la data a partire dalla quale può considerarsi sussistente il rapporto di controllo in capo a una società le cui quote sono state acquisite dalla capogruppo di un Gruppo IVA, occorre fare riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote e non alla data di stipula o a quella di deposito dell’atto stesso, in quanto a tale iscrizione è condizionata l’opponibilità dell’atto nei confronti di terzi, amministrazione finanziaria inclusa.
In sostanza la finalità dell’