E’ possibile istituire più Gruppi IVA all’interno del medesimo gruppo economico internazionale. L’Agenzia Entrate si concentra sul concetto di “holding period” (il periodo minimo di controllo) e conferma che l’acquisizione di quote da parte di una società estera controllante può legittimare la creazione di un nuovo e separato Gruppo IVA in Italia.
Costituzione di più Gruppi IVA e holding period: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il dubbio posto alle Entrate
Una società sede secondaria italiana della società estera ALFA chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in ordine all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 70-ter, comma 1, lett. a), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alla fattispecie di seguito descritta.
Il Gruppo X (il “Gruppo”) è uno dei più grandi gruppi operanti in tutti i segmenti dell’industria ed esporta attrezzature ad alta tecnologia in circa 100 Paesi.
Una società estera del Gruppo X, denominata ALFA, ha costituito in Italia una sede secondaria (Branch) e possiede il 100% delle quote di una società italiana, DELTA, acquisite già dal 202x e regolarmente iscritte al registro delle imprese.
Le altre società del gruppo partecipano già ad un diverso Gruppo IVA BETA, istituito in Italia a partire dal 2021.
Il quesito è finalizzato a sapere se è possibile costituire un nuovo Gruppo IVA ALFA, tenuto conto di quanto di seguito rappresentato.
- l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa in merito alla possibilità di costituire due distinti Gruppi IVA (nel caso di specie, il Gruppo IVA BETA e il Gruppo IVA ALFA) entrambi istituiti in Italia ai sensi e per gli effetti del titolo V-bis del DPR 633/1972 e riconducibili allo stesso Gruppo economico;
- con riguardo, poi, alla possibilità di costituire il Gruppo IVA ALFA con efficacia dal 1° gennaio 2021, e, dunque, ai fini della verifica dell‘holding period previsto dall’art. 70-ter, DPR 633/1972, la società Istante riferisce che, in base all’orientamento assunto recentemente dall’Amministrazione finanziaria, per individuare la data a partire dalla quale può considerarsi sussistente il rapporto di controllo in capo a una società le cui quote sono state acquisite dalla capogruppo di un Gruppo IVA, occorre fare riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote e non alla data di stipula o a quella di deposito dell’atto stesso, in quanto a tale iscrizione è condizionata l’opponibilità dell’atto nei confronti di terzi, amministrazione finanziaria inclusa.
In sostanza la finalità dell’

