L'ultimo esterometro periodico al 22 agosto 2022

Il 22 agosto scade il termine per l’invio dell’ultimo esterometro semestrale, relativo alle operazioni fino al 30 giugno 2022.
Vediamo gli ultimissimi aggiornamenti tenendo conto anche del decreto Semplificazioni in corso di approvazione.

Esterometro: ultimo invio trimestrale entro il 22 agosto

ultimo esterometro 22 agostoLe operazioni effettuate dall’1 luglio 2022 devono essere trasmesse tramite l’esterometro in formato XML e – come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/2022 -, a partire da luglio il termine di invio dei dati diventa mobile ossia, è:

“legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate”.

Le operazioni effettuate e ricevute con l’estero relative al secondo trimestre 2022, devono essere trasmesse secondo le “vecchie” regole, entro il 22 agosto 2022.

Questo perché considerando che, in base all’art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015, il termine originale cade di domenica (31.07.2022), e che dal 1° al 20 agosto vi è la sospensione feriale (art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006), il termine entro cui inviare l’esterometro è il 22 agosto.

 

Considerando quanto previsto dall’art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva (art. 6 del DPR 633/72 e art. 39 del DL 331/93) incide sulla possibilità di inviare le operazioni a cadenza trimestrale oppure procedere con l’invio puntuale dei dati.

Per fare un esempio, l’acquisto intracomunitario di beni partiti a giugno dalla Germania e arrivati in Italia a luglio, dovrebbe essere ricompreso nell’ultimo invio dei dati trimestrale previsto per il 22.08.2022, in quanto incide il momento di inizio del trasporto.

Come stabilito dal provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, fino al 30.06.2022, per la trasmissione dei dati relativi agli acquisti di beni/servizi occorre fare riferimento alla data in cui è stato ricevuto il documento che attesta l’esito dell’operazione che coincide con la data di registrazione dell’operazione ai fini Iva.

Naturalmente, se viene emessa una fattura elettronica, un’autofattura o si integra in via elettronica il documento ricevuto, non serve trasmettere i dati del trimestre.

 

Le ultime semplificazioni

Il DL 73/2022, in corso di conversione in legge, prevede che gli acquisti di beni e servizi che non rilevano in Italia in base agli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72 se di importo inferiore a 5.000 euro Iva inclusa, non sono soggetti al nuovo obbligo.

Teoricamente, tale esclusione dovrebbe essere prevista anche per le operazioni di acquisto fuori campo, al di sotto di 5.000 euro (IVA inclusa), effettuate dal 22.06.2022, data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno.

 

Regime sanzionatorio

Il DL 73/2022 ha inoltre prorogato la decorrenza del nuovo regime sanzionatorio riferito alla comunicazione transfrontaliera al 1° luglio 2022.

Il nuovo regime, applicabile dal 01.07.2022 prevede una sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata (nel massimo di 400 euro per ciascun mese) o di 1 euro per ciascuna fattura omessa o errata (nel massimo di 200 euro al mese), nel caso in cui i dati siano trasmessi correttamente entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Nel caso invece di omesso o errato invio dei dati del secondo trimestre 2022 occorre applicare il precedente regime sanzionatorio previsto dall’art. 11 comma 2-quater del D.lgs. 471/97, il quale prevedeva una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre e 1 euro per ogni fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500 euro, nel caso in cui la comunicazione venga inviata o rettificata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

 

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A cura di Alberto De Stefani

Venerdì 5 Agosto 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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