Compensi ad atleti e collaboratori di ASD inferiori a 10.000 euro

Compensi inferiori a 10.000 euro ad atleti e collaboratori di Associazioni Sportive Dilettantistiche: come distinguere tra collaborazioni sportive e attività di lavoro autonomo occasionale?

L’agevolazione fiscale e contributiva prevista per i compensi inferiori a 10.000 euro erogati dalle ASD (associazioni sportive dilettantistiche) vale non solo per gli atleti, ma anche per chi effettua le prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica (i cosiddetti collaboratori). Una sentenza della CTR spiega come dimostrare la collaborazione sportiva invece della attività di lavoro autonomo.

 

 

Le regole del TUIR per lo sport dilettantistico

collaboratori asdL’articolo 67 comma 1 del TUIR disciplina i compensi, i rimborsi e i premi per gli atleti e collaboratori nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica.

È previsto che essi costituiscono “redditi diversi” se erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale regola si applica se tali redditi non hanno i requisiti per essere considerati redditi di capitale o professionali o di impresa o di lavoro dipendente.

La stessa regola si applica anche ai compensi corrisposti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

 

Compensi inferiori a 10.000 euro erogati dalle ASD: esenzione fiscale

Come è noto, poi, è prevista una agevolazione fiscale e contributiva per tali redditi (“diversi”) che consiste nella esenzione totale se di importo annuale inferiore a 10.000 euro.

Ciò premesso, veniamo al punto, ossia il requisito, su evidenziato, dell’esercizio “diretto” delle attività sportive, come condizione per rientrare tra i redditi diversi oggetto di agevolazione.

Il rischio è che l’ente accertatore riqualifichi tali rapporti non come “collaborazioni sportive” ma come “lavoro autonomo occasionale” ex artt. 2222 e seguenti del Codice civile, che, oltre a non rientrare nella esenzione di cui abbiamo detto, imporrebbero problemi anche dal punto di vista previdenziale, stante la nuova norma, più volte trattata, della comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale.

Sul punto, per fortuna, consta un intervento normativo, ossia l’articolo 35 comma 5 del D.L. n. 207/2008, che ha esteso l’applicazione della norma in commento alle prestazioni quali la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

 

 

Chi sono i collaboratori sportivi?

Perfino l’Amministrazione finanziaria (con la vecchia risoluzione n. 38/2010) ha incluso tra i collaboratori sportivi anche le figure non collegate direttamente a manifestazioni sportive quali direttori tecnici, massaggiatori, dirigenti accompagnatori, ecc. chiamati ad operare prima, durante e dopo gli eventi.

Ma è chiaro che occorre comunque dimostrare che le prestazioni dei propri collaboratori rientrino nell’ambito delle (agevolate) collaborazioni sportive dilettantistiche e non nell’ambito (non agevolato) di attività di lavoro autonomo occasionale. Al riguardo, una indicazione proviene dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza n. 504/2022.

In particolare, è stata ritenuta più che sufficiente la produzione del rendiconto gestionale dell’associazione e dei prospetti di prima nota, in cui erano riportate analiticamente tutte le movimentazioni contabili, con specifica indicazione della tipologia di corresponsione e dei riferimenti di ciascun percipiente, registri IVA, fatture d’acquisto e fatture emesse, organigramma associativo, elenco tesserati sportivi, autodichiarazioni di associati e tesserati nelle quali ognuno di essi, con dichiarazioni sostitutive di atto notorio, affermavano il ruolo ricoperto nell’anno oggetto di controllo.

Se, quindi, era già stato chiarito dalla norma che l’esenzione riguarda anche attività “corollario” a quelle sportive, la sentenza recente dà una mano nel fornire la prova dell’esistenza di tali rapporti.

 

NDR. ASD: aspetti delicati per l’esenzione IRPEF delle indennità inferiori a 10.000 euro

 

a cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 6 Luglio 2022