Nuova autodichiarazione aiuti di stato per le imprese del turismo e gestione piscine!

Le imprese turistiche e i gestori di piscine che nel 2022 hanno usufruito del credito d’imposta sulle locazioni devono presentare un’ulteriore dichiarazione sugli aiuti di Stato, differente da quella destinata a tutti i contribuenti! Una ulteriore dichiarazione! Siamo alla follia burocratica!

Le imprese del settore turismo che hanno fruito del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, per il periodo compreso da gennaio a marzo 2022, dovranno presentare un’ulteriore autodichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti relativamente agli Aiuti di Stato.

In particolare, le imprese dovranno attestare l’esistenza delle condizioni e il rispetto dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

L’autodichiarazione aiuti di stato per imprese del turismo e piscine: il nuovo obbligo

aiuti di stato turismoL’autodichiarazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.L. n. 4/2022. L’adempimento non sostituisce, ma si aggiunge alla dichiarazione “Aiuti di Stato” di cui al D.L. n. 41/2021, il cui modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022.

Il provvedimento direttoriale n. 253466, pubblicato il 30 giugno scorso, ha approvato il modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili …

Prima dell’approvazione di quest’ultimo modello, si riteneva di dover includere l’aiuto di Stato ricevuto nella dichiarazione “Aiuti di Stato” da presentare entro il 30 novembre prossimo – di cui abbiamo parlato nel webinar del 23 giugno scorso.

Il nuovo adempimento burocratico

Tuttavia, dalla lettura del modello relativo a tale adempimento si può desumere la mancata indicazione, nel quadro A, Sezione I, del riferimento all’art. 5 del D.L. n. 4/2022 che ha esteso, per le sole imprese turistiche, il credito d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020 ai mesi di gennaio, febbraio, marzo dell’anno 2022. In questo caso la soluzione sarebbe stata quella di indicare il credito di imposta nella Sezione II dello stesso quadro A.

L’ultimo riferimento normativo riportato all’interno del Quadro A della Dichiarazione, in ordine temporale, riguardante il credito di imposta sulle locazioni, è il decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021).

Non era chiaro, fino ad oggi, come indicare il credito di imposta relativo ai primi tre mesi dell’anno 2022. Ora il problema risulta superato, ma il beneficio si tradurrà, di fatto, in un nuovo adempimento.

Il caso: credito d’imposta maturato nel 2021

Si consideri ad esempio, il caso in cui un’impresa turistica abbia beneficiato del credito di imposta di cui al citato art. 28 per i mesi compresi da ottobre a dicembre dell’anno 2021. L’osservanza dei limiti del Temporary Framework dovrà essere attestata con la dichiarazione Aiuti di Stato da presentare entro il 30 novembre prossimo.

Tuttavia, se l’impresa turistica avrà anche beneficiato dell’estensione temporale del predetto credito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2022, dovrà presentare un’ulteriore autodichiarazione che si aggiunge e non sostituisce la prima.

Questo ulteriore adempimento è esclusivamente a carico delle imprese turistiche e delle imprese di gestione di piscine, la cui spettanza del credito, per tale periodo, è svincolata dall’ammontare dei ricavi registrati nei periodi di imposta precedenti. I predetti soggetti possono fruire del beneficio a condizione di aver subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell’anno 2022, di almeno il 50 per cento nel corrispondente periodo dell’anno 2019.

L’autorizzazione europea necessaria al fine di fruire del bonus è pervenuta con decisione della Commissione europea il 6 maggio scorso. Il provvedimento direttoriale prevede che l’Autodichiarazione debba essere inviata dall’11 luglio 2022, fino al 28 febbraio 2023.

E le nuove scadenze

Le imprese turistiche dovranno così osservare la predetta scadenza OLTRE quella del 30 novembre prossimo. Il nuovo adempimento dovrà invece essere effettuato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2022 e il 28 febbraio 2023

“per i soggetti che hanno attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione”.

L’adempimento deve essere effettuato anche dai soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore.

a cura di Nicola Forte

Martedì 5 Luglio 2022

NDR. Vedi anche:
– WEBINAR GRATUITO:
Guida alla compilazione della Autocertificazione Aiuti di Stato

Omessa dichiarazione aiuti di Stato quale sanzione?
Comunicazione telematica entro il 30 giugno (poi prorogata) degli Aiuti anticovid ricevuti
Focus all’adempimento in scadenza al 30 Giugno (poi prorogato) sull’autodichiarazione relativa agli aiuti di stato
Il prospetto degli aiuti di Stato e le complicazioni per i contributi a fondo perduto
–  4 casi pratici risolti relativamente agli Aiuti di Stato da autocertificare