Omessa presentazione dell’autocertificazione per gli aiuti di Stato Covid: quali sanzioni?

Quali sono le sanzioni per omessa o errata presentazione dell’autocertificazione per gli aiuti di Stato Covid? Cerchiamo di far chiarezza nel marasma informativo…

autocertificazione aiuti covidIn questo periodo impazzano le discussioni sulla autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid, in scadenza il 30 giugno prossimo.

La ratio ufficiale istitutiva della comunicazione è quella di attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

[NdR: vedi aggiornamento in merito alla semplificazione dell’adempimento ]

L’autocertificazione per gli aiuti di Stato anti Covid

Tale comunicazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata da tutti gli operatori beneficiari degli aiuti che rientrano nel regime cosiddetto “ombrello”, ossia quelli elencati nell’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021.

Pertanto, non deve essere presentata dai soggetti che hanno ricevuto aiuti classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del “Temporary framework” ma che non sono riportati nel suddetto articolo 1 del D.L. 41/2021.

Numerosi sono ad oggi i casi di incertezza sulla compilazione, ma la domanda alla quale qui si vuole dare risposta è: cosa succede in caso di omessa presentazione di autocertificazione? Quali sono le sanzioni previste?

Tale domanda non è certo finalizzata alla valutazione sulla osservanza o meno di tale obbligo (tale ragionamento infatti non è certamente quello più ortodosso per un professionista, ancorché dinanzi ad un adempimento estremamente impopolare), bensì alla risposta da dare qualora essa domanda provenga dall’imprenditore, posto che in questo caso è legittimo e doveroso che egli riceva una risposta.

Al riguardo, occorre affrontare il quesito non solo dal classico aspetto amministrativo, ma anche da quello penale, posto che, come detto, si tratta una di forma di autocertificazione.

NDR. Per maggiori informazioni sull’adempimento clicca qui

Le possibili sanzioni

Dal punto di vista amministrativo, nessuna sanzione è stata prevista; ciò, addirittura, è stato confermato nella risposta alla interrogazione parlamentare del 4 maggio 2022, n. 5-08011, in Commissione Finanze della Camera.

Passando quindi alle sanzioni penali, le uniche applicabili sono quelle previste per il caso di falsa (infedele) autocertificazione sostitutiva di atto notorio. In particolare, l’art. 76 del DPR n. 445/00, punisce “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci”.

Nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, non si può parlare di dichiarazione mendace per il fatto stesso che nessuna dichiarazione è stata formulata.

Taluna dottrina ha poi individuato una fattispecie per così dire esimente dalle (pur inesistenti) sanzioni in caso di omissione, ossia il caso in cui l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti: in tal caso, e solo in quello – si afferma – non sono comminabili sanzioni in caso di omissione.

Tale affermazione, invero, non è basata su alcun dato normativo, sicchè deve ritenersi che la mancata presentazione della dichiarazione in commento non sia in nessun caso punibile penalmente.

Un’ultima considerazione riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari.

Per essi, nell’allegato espressamente si legge che:

Dai dati indicati nelle dichiarazioni presentate, risulta che Lei possiede i requisiti per accedere alla definizione.

Tuttavia, l’effettiva fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». Per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni è necessario presentare l’autodichiarazione…”.

In verità, tale affermazione sulla subordinazione non è fondata, posto che non è prevista da nessuna norma.

Ma, volendo agire in via estremamente prudenziale ed evitare una verosimile contestazione dell’Agenzia, le valutazioni circa la sanzione suesposte andranno coniugate con questo inciso della lettera dell’Agenzia.

Tratteremo dell’autocertificazione degli aiuti di stato anti Covid nel webinar dell’8 novembre prossimo, prenotati qui

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 8 Giugno 2022