La novità comunicata ieri dall’Agenzia delle Entrate semplifica completamente l’adempimento, finalmente!
Si tratta del modulo più odiato dagli studi commerciali d’Italia (e assicuriamo che di moduli odiosi gli studi ne hanno tanti, ma questo li batte tutti!!): l’autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti.
La scadenza rimane quella già fissata al 30 novembre 2022, l’invio può essere fatto solo in modalità telematica.
La novità comunicata ieri dall’Agenzia delle Entrate semplifica completamente l’adempimento, finalmente!
Il 99% delle PMI italiane rientra nel caso di ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non superiori ai limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021): in tal caso – grazie alla novità resa nota dal Comunicato dell’Agenzia delle entrate è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
Sarà sufficiente barrare la casella ES inserita nel nuovo modulo.
Finalmente!!
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A.
La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022.
Chi ha già presentato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non deve fare nulla, non vi è l’obbligo di ripresentare il modello nella nuova versione.
Inoltre, precisa l’agenzia delle entrate, la compilazione semplificata è facoltativa, quindi chi vuole può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie.
Il nuovo modulo, semplificato, è già disponibile sul sito: il provvedimento approva la nuova versione del documento.
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La parte negativa di questa semplificazione (mai una gioia!!) è che barrando la casella ES dell’autodichiarazione permane l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” inserito nel modello Redditi 2022, la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2021.
Di conseguenza il beneficio massimo di questo intervento ce l’avranno gli studi (rectius: i contribuenti) che avevano già predisposto il quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Costoro, con la barratura di una casellina risolvono tutto.
Chi invece non aveva compilato i quadri RS preferirà probabilmente compilare l’autocertificazione.
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Redazione CT
Mercoledì 26 ottobre 2022
Autodichiarazione Aiuti di Stato
Obblighi pubblicitari e dichiarativi
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