Autocertificazione aiuti di stato e responsabilità del professionista incaricato

Come comportarsi per non commettere errori, quali responsabilità in caso di autocertificazione aiuti di Stato errata, la prova della responsabilità del professionista.

Scadenza dell’autocertificazione aiuti di Stato

autocertificazione aiuti stato responsabilitàIl 30 novembre prossimo, salve verosimili proroghe, scadrà il termine per inviare l’“Autodichiarazione Aiuti di Stato”, ossia l’adempimento che, essendo assolutamente nuovo, occupa un posto scomodo nei pensieri degli addetti ai lavori.

Tale documento, d’altronde, “ci mette del suo”, in quanto, non essendo una dichiarazione nel classico senso, non è correggibile una volta decorso il termine suddetto (al massimo si potrà integrare fino ad esso), per cui il redattore sa che non c’è modo di rimediare all’eventuale errore.

In tutto questo, stride il fatto che tale adempimento è in verità, dal punto di vista concettuale, estremamente semplice, risolvendosi nel semplice “flag” di situazioni soggettive che si sono avute, ed analiticamente indicate nel modello stesso.

In altre parole, occorre semplicemente dichiarare se si è beneficiato o meno di una determinata agevolazione.

Il problema è, però, quello di sapere se il cliente ha beneficiato di questa o di quella agevolazione.

Se è vero, infatti, che talune di esse sono di nostra conoscenza, ben potrebbe darsi che alcune di esse non lo siano, perché il cliente non ce ne ha messo al corrente, o semplicemente perché non sa dirci nulla di “tecnico”, che ci permetta di individuarla, se non attraverso un esame della documentazione in suo possesso.

 

Come comportarsi per non commettere errori

E’ proprio questo il punto: per una compilazione corretta di tale autodichiarazione, occorrerà fare una ricerca meticolosa, e sicuramente dispendiosa in termini di tempo.

Si tratta dunque di un adempimento semplice nella compilazione ma assai complesso sotto l’aspetto della completezza. E’ verosimile che in caso di cliente che ha fruito di aiuti non fiscali (nel senso sopra precisato), l’autodichiarazione risulterà errata.

In un precedente scritto dell’8/6/2022 dal titolo “Omessa presentazione dell’autocertificazione per gli aiuti di Stato Covid: quali sanzioni?”, abbiamo evidenziato, per completezza di esposizione, le sanzioni connesse a tale adempimento.

Abbiamo visto come manchi una norma amministrativa che sanzioni l’omessa o infedele, sicchè quelle previste per l’autodichiarazione sono esclusivamente di natura penale, che poi, banalmente, sono quelle previste per qualsiasi autocertificazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.

 

Quali responsabilità in caso di autocertificazione aiuti di Stato errata

Ancora una volta, pertanto, il diavolo è meno nero di come lo si dipinge, e, davanti all’annoso problema: “l’autodichiarazione è errata, la colpa è del commercialista” non occorre farsi prendere dal panico, bensì assai cauti, nel senso che tale responsabilità diretta non è poi facilmente configurabile, dal punto di vista strettamente giuridico.

In primis, per il semplice motivo che l’autocertificazione è firmata dal cliente e non da chi la invia, e le sanzioni penali eventualmente configurabili sono come noto sempre di carattere personale.

Il cliente, dunque, potrebbe agire verso il proprio commercialista provando il danno subito per effetto della incompletezza della autocertificazione.

In secondo luogo, perché potrebbe ben darsi che il commercialista abbia semplicemente dato delle indicazioni al cliente sulla compilazione, e abbia avuto l’incarico solo per l’invio e non anche per la redazione.

 

La prova della responsabilità del professionista

La prova della responsabilità del professionista, con conseguente azione civile, si potrà dunque avere in caso di specifico mandato all’adempimento, completo di tutte le parti, compreso ovviamente il compenso; invero, né più né meno come avviene nella totalità delle altre circostanze che possono aprire il sinistro professionale.

L’invito, dunque, da rivolgere a tutti coloro i quali redigeranno la autodichiarazione, è quello di redigere un apposito contratto scritto di mandato, circostanziato nel prevedere l’invio telematico e la semplice consulenza nella redazione, che essendo abbastanza semplice può essere demandata al cliente oppure prevedendo la totale cura del professionista (cosa assai scomoda e pericolosa, per quanto detto in merito a dove attingere le informazioni), evitando incarichi verbali, che potrebbero portare a spiacevoli incomprensioni con il cliente.

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 11 ottobre 2022