Prendiamo in analisi un caso di contestazione di incompetenza territoriale per le verifiche fiscali: si tratta di un vizio meramente formale o travolge le sanzioni tributarie irrogate?
La Corte Suprema di Cassazione, attestandosi sulla posizione del giudice di merito, ha escluso l’invalidità dell’atto impugnato, ritenendo che il vizio derivante dall’incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente fosse di natura solo formale, senza alcun riflesso sul contenuto vincolato dell’atto di contestazione delle sanzioni.
Il fatto: la contestazione di incompetenza territoriale
Una S.p.A. in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, per una controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto di contestazione delle sanzioni per l’omesso versamento dell’Iva relativa all’anno di imposta 2005.
Per quel che ci interessa, con la sentenza impugnata, la C.t.r. sosteneva che l’incompetenza territoriale contestata veniva a configurarsi come vizio meramente formale che non incideva sul contenuto dell’atto impositivo, trattandosi dell’ambito dell’operatività di due Uffici (Roma 4 e Roma 6), contigui nell’organizzazione tributaria della stessa città (ove il primo degli stessi era quello che si era occupato compiutamente dell’istruttoria afferente al rapporto d’imposta ed aveva quindi proceduto alla notifica dell’atto di contestazione).
La ricorrente denunzia la sentenza impugnata nella parte in cui è stato rigettato il motivo di doglianza riguardante l’illegittimità dell’atto di contestazione delle sanzioni in quanto emesso da ufficio incompetente:
“secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 1, e art. 31, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; deduce la ricorrente che la C.t.r., pur avendo riconosciuto il difetto di competenza territoriale dell’ufficio emittente, non avrebbe tratto la co