Analizziamo un aspetto particolare delle frodi fiscali: come individuare e reprimere i comportamenti fraudolenti consistenti nella sovrafatturazione, ossia in caso di fatturazione anomala per operazioni esistenti?
Se un soggetto A, emittente, sovrafattura le operazioni, concretamente sussistenti, con il soggetto B, utilizzatore, esponendo valori superiori a quelli reali, sta ponendo in essere, sotto mentite spoglie, una fatturazione per operazioni inesistenti.
L’operazione effettuata, infatti, può ritenersi “parzialmente (oggettivamente) inesistente”, dato che il maggior costo fatturato equivale a una parte di operazioni che non hanno avuto luogo.
Questo genere di comportamenti può collocarsi all’interno di frodi fiscali organizzate con il concorso di più soggetti societari, sotto una regia unitaria.
Per reprimere i comportamenti “fraudolenti”, la cui finalità è di incamerare l’IVA senza versarla, e di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti corretti, sono previste sia sanzioni penali tributarie, sia sanzioni amministrative proprie o improprie (l’indeducibilità dei costi illeciti).
Inoltre, esistono specifiche norme tributarie che permettono all’amministrazione finanziaria di disconoscere i costi collegati a reati e i paralleli ricavi.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Il contesto delle frodi fiscali
- Diritto alla detrazione
- Problemi legati alla fatturazione
- Onere probatorio
- Effettività delle operazioni
- Costi e ricavi illeciti
- Norma penale “a tutto campo”
- Sanzione per l’inesistenza oggettiva
- Sovrafatturazione e inesistenza
- Effetti fiscali
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Il contesto delle frodi fiscali
Il sistema dell’IVA è vittima, sia a livello interno che nelle transazioni intracomunitarie, di numerosi e strutturati comportamenti fraudolenti, intesi a sfruttare indebitamente le ipotesi di esenzione previste dal sistema stesso per incamerare l’imposta attraverso crediti e detrazioni.
Tale condotta consente, mediante le cosiddette “frodi carosello”, di cedere i beni sul mercato interno dei vari Paesi UE a un prezzo inferiore rispetto ai normali valori di mercato, con grave distorsione della concorrenza e a svantaggio degli operatori corretti.
Il fenomeno “classico” è quello per effetto del quale l’IVA sulle varie operazioni viene “sottratta” e trasformata in lucro per i beneficiari del comportamento fraudolento.
In particolare, lo schema fraudolento può prevedere – nell’operazione – l’interposizione di un soggetto “vuoto”, che effettua l’acquisto senza versare l’IVA, ad esempio simulando di essere esportatore abituale attraverso false dichiarazioni di intento, ed evitando poi di versare l’imposta risultante dalle fatture emesse a favore dei soggetti interponenti (i quali invece possono detrarla), essendo nullatenente e difficilmente reperibile.
In tali operazioni fraudolente assumono rilevanza fondamentale le disposizioni in materia di detrazione dell’imposta e di rimborsi, che si inquadrano nel sistema ordinario dell’IVA come canali fisiologici per ottenere la neutralità dell’imposizione nei confronti dei soggetti che cedono beni o rendono servizi a terzi.
Diritto alla detrazione
Secondo la sesta direttiva del 1977 – art. 17, n. 2, lett. a) -, nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di proprie operazioni soggette a IVA, il soggetto passivo può detrarre dall’imposta di cui è debitore l’IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno forniti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo debitore dell’imposta all’interno del Paese.
Secondo il n. 1 del successivo art. 18, il diritto alla detrazione è in tale ipotesi subordinato – in generale – al possesso di una fattura redatta ai sensi dell’art. 22, paragrafo 3.
Il n. 3) dello stesso art. 18 attribuisce agli Stati membri la fissazione delle condizioni e delle modalità secondo le quali un soggetto IVA può comunque essere autorizzato a operare la detr