Le modalità di perfezionamento della definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018.
L’agevolazione è rivolta agli operatori economici che, a seguito della pandemia, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente.
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Ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del decreto Sostegni, la norma in esame, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha l’esplicito scopo di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020.
Il medesimo comma 1, individua le somme oggetto di definizione agevolata, che può essere effettuata nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall’articolo in esame e dai relativi provvedimenti di attuazione.
Si tratta di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento alle imposte dirette e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’IVA.
Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità).
Le comunicazioni di irregolarità
In quest’ultimo caso il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.
Come anticipato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con la rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%).
Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in