Non imponibilità dei rimborsi spese ai lavoratori in smart working

Solo criteri oggettivi di determinazione possono giustificare la non imponibilità dei rimborsi spese corrisposti ai lavoratori in smart working.

rimborsi spese lavoratori smart workingNel corso dell’anno 2020, dominato dai noti eventi della pandemia, i datori di lavoro si sono trovati davanti alle esigenze di assicurare contemporaneamente la salute del personale e la continuità lavorativa; pertanto, si è giocoforza amplificato l’uso del cosiddetto smart working.

In tali situazioni, taluni datori di lavoro hanno erogato dei rimborsi ai dipendenti in smart working, per le spese sostenute e connesse all’uso di internet, al consumo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento, ponendosi dunque il problema sulla “tassabilità” di tali somme in capo al dipendente, ai fini dell’applicazione delle ritenute.

Non imponibilità dei rimborsi spese ai lavoratori in smart working: il parere del Fisco

Appare dunque interessante l’esposizione di una Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello, n. 328 di ieri, 11 maggio 2021.

L’agenzia delle entrate ha affermato che qualora tali rimborsi siano forfettari, essi concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile.

Diversa sarebbe la fattispecie di rimborsi analitici, ma in tal caso occorre che sia determinabile con oggettività ed esattezza (o per legge) la quota esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro.

Non sono quindi imponibili i rimborsi forfetari delle spese del lavoratore, soltanto se fissato per legge un criterio di determinazione della quota attribuibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro (si veda ad esempio quanto previsto in tema di utilizzo di auto, dall’articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir).

In mancanza di una regola, si ripete, l’irrilevanza fiscale dei rimborsi deve essere individuata sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

Nel caso di cui all’interpello, il datore di lavoro ha rimborsato, tramite appositi accordi pattuiti con il personale che svolge l’attività esclusivamente da remoto, una somma pari al 30% dei costi effettivi documentati, addebitati al dipendente o al coniuge convivente, per la connessione a internet, il consumo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento.

Si trattava, a parere dell’istante, di indennizzi di natura risarcitoria a tutti gli effetti e non computabili ai fini degli altri istituti contrattuali e di legge compreso l’eventuale trattamento di fine rapporto.

La risposta in commento fa ovviamente riferimento in primis al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante di cui all’articolo 51, comma 1, Tuir, in base al quale tutti gli emolumenti, in denaro ma anche in beni, servizi o opere per il loro valore, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, compresi, quindi, i rimborsi spese.

Ma, come detto, non è solo questo l’indice che determina la tassazione o meno.

Inoltre, la risposta si basa su alcuni documenti di prassi riguardanti ipotesi specifiche di applicazione del suddetto concetto.

La circolare n. 326/1997 ha escluso da tassazione le spese anticipate dal personale per il datore di lavoro, se riguardanti acquisti di poco valore, come la carta per la stampante.

La risoluzione n. 178/2003 ha chiarito che non concorrono alla formazione dell’imponibile le somme che non arricchiscono il dipendente come indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale in relazione a costi sostenuti esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro.

L’argomento è stato ripreso dalla risoluzione n. 357/2007, che ha ritenuto non rilevanti i rimborsi relativi a quanto pagato dal telelavoratore per i collegamenti telefonici che gli consentono di raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e, quindi, per svolgere l’attività.

La stessa risoluzione ha anche precisato che l’ipotesi era tra quelle esaminate dalla circolare n. 326/1997 su richiamata, in caso di rimborso di spese sostenute per interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente e, quindi, non imponibili.

In sostanza, dunque, l’esclusione da tassazione potrà essere legittimamente invocata soltanto in caso di applicazione di un metodo analitico per la determinazione della spesa da rimborsare, ciò che significa definire con precisione, attraverso elementi documentali, la quota di costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, così da poter stabilire il valore assoluto delle spese sostenute per esclusivo interesse della società.

 

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