Torniamo ad affrontare il tema dell’imponibilità o meno del valore del buono pasto (e in particolare della ritenuta IRPEF che il sostituto di imposta dovrebbe versare in caso di imponibilità dello stesso) quando il ticket è erogato in favore di lavoratori che svolgono la propria attività in smart-working.
Deducibilità dei buoni pasto per lavoratori in smart working: premessa
Qual è la sorte – fiscale – dei buoni pasto erogati ai lavoratori in sostituzione del servizio mensa, quando gli stessi lavorano in modalità smart working? A tale interrogativo risponde l’Agenzia delle Entrate, vediamo come.
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Trattamento fiscale dei buoni pasto: il dubbio
Nel dettaglio tale Interpello risponde ad un interrogativo posto da parte di un Ente bilaterale confederale che richiede indicazioni sul trattamento fiscale del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i lavoratori posti in modalità di lavoro agile a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, nell’istanza di Interpello si chiedeva se – in qualità di sostituto d’imposta – l’istante non sia tenuto ad operare la ritenuta a titolo d’acconto IRPEF sul valore del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i lavoratori che svolgono le attività in modalità di smart-working ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973.
L’opinione dell’istante
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