Il decreto Ristori bis ha previsto un rinvio delle scadenze di Iva e ritenute alla fonte Irpef ed addizionali in scadenza a novembre, a favore dei soggetti che:
- esercitano attività economiche che sono state sospese su tutto il territorio nazionale dall’art. 1 del Dpcm del 3/11/2020;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree nelle zone rosse e arancioni;
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree di cui alle zone “rosse”.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Infine, segnaliamo anche la sospensione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro per:
- i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, eccezion fatta per i premi INAIL.
- i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative nelle aree di cui alle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. Per essi si dispone la sospensione anche dei contributi assistenziali. (Danilo Sciuto)