Le nuove semplificate si semplificano ancora di più

Nelle nuove contabilità semplificate non si applicherà il criterio di cassa per le spese di leasing e per le spese relative al personale dipendente: la registrazione dei costi del personale potrebbe avvenire in modo ultrasemplificato – vediamo come

semplificate-2017Dal Telefisco 2017 è arrivato un chiarimento inatteso: nelle nuove contabilità semplificate non si applicherà il criterio di cassa per le spese di leasing e per le spese relative al personale dipendente.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate questi due elementi di spesa derogano al principio generale di partecipazione alla determinazione del reddito nel periodo di sostenimento, ma rilevano comunque per competenza. Pur con qualche perplessità circa la copertura normativa di tale impostazione, ne prendiamo atto e vediamo quali conseguenze possiamo ravvisare in questa interpretazione.

Per i leasing, nulla cambia rispetto alla precedente impostazione e la partecipazione al reddito continuerà “spalmando” per competenza anche l’eventuale maxicanone pagato all’inizio del rapporto, che non consentirà, quindi, al pari di ciò che avviene per i lavoratori autonomi, politiche di deduzione fiscale anticipata delle somme corrisposte all’inizio del rapporto.

Per le spese del personale dipendente, il chiarimento nulla innova rispetto alle regole precedenti di determinazione del reddito, che erano e restano per competenza, ma ci permette di superare alcuni dubbi sulle possibilità di registrazione e di sottolineare come la cosa si risolva in una vera e propria semplificazione.

Il passaggio al regime di cassa poneva, infatti, dubbi interpretativi sugli effetti della contabilizzazione delle spese del personale, sulla loro tempistica e sui possibili effetti dell’opzione comma 5 del nuovo articolo 18 D.P.R. 600/73. Se tali spese avessero avuto rilevanza per cassa, come sembrava invece (fatta eccezione per il TFR) dal testo normativo, si sarebbero potuti determinare effetti distorsivi sulla determinazione del reddito, in relazione alle modalità di annotazione di dette spese nei registri.

Con il chiarimento che dette spese concorrono, invece, comunque, per competenza, questo problema è superato e possiamo intravedere come trarre da tutto ciò, sotto i profili contabili, il massimo della semplificazione.

In che modo annotare il costo del personale dipendente in una contabilità semplificata?

Abbiamo varie possibilità?

  • La più complicata e ridondante è quella di registrare nel Registro dei Pagamenti (qualora si adotti il sistema dei commi 2 e 3 dell’articolo 18) le buste paga e i contributi, mano a mano che giungono a maturazione, con l’integrazione, a fine anno, del costo maturato per il TFR.

  • Se invece si adottano i Registri Iva (sia nel caso dei registri Iva integrati del comma 4, ovvero con l’opzione del comma 5), è possibile registrare a fine periodo il totale dei costi maturati, in base al prospetto riassuntivo dei costi predisposto dal consulente del lavoro, avendo cura, a fine anno di annotare il costo maturato per il TFR

Ma esiste una modalità ancora più semplice, che ci consente di effettuare una sola annotazione in tutto l’anno, senza doverci preoccupare del tipo di registri adottati: quella prevista da una norma, poco conosciuta ai più, in vigore da oltre vent’anni: l’art 4 del D.P.R. 695/96: Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni che si avvalgono dei regimi contabili di cui all’articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento, possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità’ prevista dalla vigente legislazione speciale sul lavoro.”

In buona sostanza, abbiamo quindi a disposizione una modalità di estrema semplificazione, che ci consente, per tutti i casi di contabilità semplificata, di effettuare una sola registrazione, per l’intero costo del personale dipendente maturato nell’esercizio “n”, sulla base del prospetto riepilogativo ricevuto dal consulente del lavoro, da riportare globalmente, con unica annotazione, entro il 30 settembre dell’anno “n+1”.

7 febbraio 2017

Filippo Mangiapane