Registratore di cassa telematico: ultimo termine 31/12/2020

Per le imprese con volume di affari fino a 400.000 euro l’obbligo di dotarsi del registratore di cassa telematico slitta al 31/12/2020; permane tuttavia l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, adempimento che riguarda i commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Registratore di cassa telematicoRegistratore di cassa telematico

[NdR: aggiornamento 23/12/2020: con provvedimento Prot. n. 389405 Agenzia Entrate ha ulteriormente prorogato l’obbligo al 1′ aprile 2021]

Per le imprese con volume di affari fino a 400.000 euro l’obbligo di munirsi del registratore di cassa telematico slitta al 31/12/2020. Vedi anche Il Registratore Telematico ai tempi del COVID-19

E’ stato, infatti, rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale i commercianti al dettaglio, con volume d’affari non superiore a 400mila euro, dovranno munirsi dei nuovi registratori di cassa telematici per la trasmissione dei corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Proprio a tal fine viene previsto dal cd. Decreto Rilancio, a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, che, fino al 1° gennaio 2021, non verranno punite le violazioni commesse dagli operatori che non si sono dotati – entro il termine del 1° luglio 2020 – del registratore di cassa telematico.

Tuttavia, permane l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, adempimento che riguarda i commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Con la circolare n. 15/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla moratoria sulla mancata applicazione delle sanzioni durante il primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, precisando che i soggetti obbligati, e non ancora in possesso di un registratore telematico, possono adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale utilizzando il registratore di cassa già in uso, ovvero della ricevuta fiscale e trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La comunicazione dei corrispettivi (nel periodo transitorio) avviene, quindi, collegandosi con il sito dell’Agenzia delle entrate, tramite fisconline o entratel.

 

Proroga della moratoria delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021

Il decreto Rilancio prevede che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, il regime sanzionatorio non si applichi in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Pertanto, la norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

 

Registratore di cassa telematico: memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Il comma 1 dell’art. 140 del D.L. 34/2020 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni previste dal richiamato comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

In particolare la norma dispone che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 (rispetto alla previgente data del 1° luglio 2020) per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Il comma 2 interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 (anziché al 1° luglio 2020) – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Pertanto, la norma stabilisce che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021 adempiono a tale obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

Comunicazione dei corrispettivi nel periodo transitorio

L’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 4.7.2019) ha definito le modalità attuative del periodo transitorio che potrà essere fruito fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria, ovvero entro il 31 dicembre 2020.

La trasmissione dei dati può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/98 entro il mese successivo.

In caso di attivazione del registratore telematico nel corso del mese di riferimento, occorre procedere alla trasmissione solamente dei corrispettivi giornalieri documentati tramite scontrini o ricevute fiscali.

 

Modalità di comunicazione

La comunicazione nel periodo transitorio può avvenite nei tre seguenti modi:

  • servizio web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload (caricamento) di un file con i dati dei corrispettivi della singola giornata/singole giornate; si tratta di un file Xml, conforme alle specifiche tecniche del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
     
  • servizio web disponibile sempre all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” che consente la creazione di un file tramite l’inserimento manuale dei dati dei corrispettivi giornalieri; si tratta di una procedura guidata che richiede la data del corrispettivo giornaliero, aliquota Iva applicata o, in alternativa, natura delle operazioni ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura, oppure ancora la ventilazione Iva, oltre ad imponibile e imposta;
     
  • invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo HTTPS con servizio esposto tramite modello “web service” di trasmissione con un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet o con un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo SFTP.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 15 luglio 2020

 

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Questo intervento è tratto dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico