Oggi vorremmo segnalare agli utenti di Commercialista Telematico una disposizione non molto conosciuta e poco considerata, che invece con poco impegno permette di ridurre i termini di decadenza dell’azione del Fisco.
Oggi vorremmo segnalare agli utenti di Commercialista Telematico una disposizione non molto conosciuta e poco considerata: l’art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 che dichiara che i termini di decadenza per i controlli dell’Agenzia delle entrate sono ridotti di un anno per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati; ma si badi bene: soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi (che comunque sono le categorie reddituali più “pericolose”).
Termini di decadenza
Qualche informazione più dettagliata ce la fornisce il Decreto dell’Economia datato 4 agosto 2016:
Art. 3 – Modalità di effettuazione dei pagamenti
Per fruire della riduzione dei termini di decadenza occorre effettuare e ricevere tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
La legge prescrive poi una deroga solo per pagamenti di piccoli importi.
Ma aldilà della deroga tantissime aziende e professionisti possono decidere di non utilizzare più il contante ma solo carte di credito, bancomat e simili.
Innanzi tutto si semplifica l’amministrazione, poi tutti i movimenti di denaro restano tracciabili e questo non va inteso solo in ottica di controlli dell’agenzia delle entrate ma anche ad esempio per una corretta amministrazione nei confronti dei soci o altri amministratori, i quali sanno che non essendoci movimenti di contanti possono sempre verificare tutto. In tante situazioni aziendali invece si assiste a dissidi o dubbi circa strani movimenti di contanti. L’eliminazione dell’uso del contante giova quindi anche a questo.
Art. 4 – Comunicazione
I contribuenti hanno l’obbligo di comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per questa riduzione di un anno attraverso la dichiarazione annuale dei redditi. E questo adempimento viene fatto barrando l’apposita casella che per il Modulo Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) si trova al rigo RS269.
E’ importante sottolineare come per avvalersi di questa norma (e quindi per beneficiare della riduzione biennale dei termini) i contribuenti hanno l’obbligo di comunicare, per ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti barrando una casella che da anni è appostata al rigo RS269 del modello dichiarativo dei redditi delle società di capitali e rigo RS 136 per le società di carattere personale e ditte individuali (inoltre è opportuna la compilazione del quadro VB della dichiarazione annuale IVA (riportando gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari utilizzati) per ottenere lo sconto su eventuali sanzioni per violazioni dichiarative e per obblighi strumentali e di fatturazione: le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
Il risultato è che, a titolo di esempio: gli avvisi di accertamento sul periodo d’imposta 2019 (a condizione che sia presentata la dichiarazione) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: redditi 2019 = 31/12/2025. Sfruttando la norma citata la decadenza scatta al 31/12/2014.
Regime premiale ISA
Un’altra disposizione che riduce di un anno i termini di decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate la si ritrova nelle disposizioni premiali degli I.S.A.. Chi ottiene un punteggio superiore a 8 ne ha diritto.
In occasione del webinar del 2/7/2020 su Commercialista Telematico il relatore dott. Mauro Nicola ha espresso un dubbio in merito: si possono applicare, sommandole, entrambe le disposizioni e i termini di accertamento diminuiscono di DUE anni?
9 luglio 2020
Roberto Pasquini