E’ rinnovabile la notifica del gravame del Fisco eseguita presso il primo difensore, revocato dal contribuente, e non presso quello nominato in sostituzione già nel primo grado del giudizio.
La conseguenza giuridica che deriva da tale evidente vizio procedurale non è l’inesistenza della notifica ovvero l’inammissibilità dell’appello, ma la nullità che implica la sua rinnovazione? Occorre distinguere i casi di inesistenza da quelli di nullità della notificazione?
Notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato
In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1798 del 24/01/2018; Cassazione Ordinanza n. 26615 del 09/11/2017).
La notifica dell’appello notificato al domicilio eletto presso il precedente difensore revocato deve, pertanto, ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla” ed in quanto tale rinnovabile.
Distinzione tra casi di inesistenza e casi di nullità della notificazione
L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui si ponga in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono:
- nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
- nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
In tale contesto allora “Il luogo in cui la notificazione del ricorso in appello o in cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzio