Crisi di impresa: proroga degli obblighi di segnalazione al 15 febbraio 2021

Il D.L. 9/2020, nell’introdurre misure atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, interviene anche sul fronte della crisi delle micro, piccole medie imprese prorogando i termini per l’obbligo di segnalazione a carico degli organi di controllo societari.

crisi impresa obbligo segnalazioneCrisi di impresa e obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari

Il DL. 9/2020 ha previsto una serie di misure utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19. Oltre alle azioni previste per sostenere famiglie e imprese, in questo breve articolo ci concentriamo in particolare sulla crisi d’impresa e sull’articolo 11, titolato “Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L’articolo 11 ha infatti previsto che l’obbligo di segnalazione a carico degli organi di controllo, del revisore legale dei conti e dei creditori pubblici[1], riguardante tutte le micro e piccole-medie imprese, venga prorogato al febbraio 2021[2].

Si ricorda che, sono considerate tali le imprese che negli ultimi due esercizi non superano i limiti previsti dall’articolo 2477 del Codice Civile, ossia:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Inizialmente, gli articoli 14 e 15 del D.lgs. 14/2019, avevano fissato tale adempimento al 15 febbraio 2020.

Da quanto si apprende, la norma sembra voler prorogare l’intera attività di segnalazione, vale a dire sia quella interna nei confronti dell’organo amministrativo o debitore, sia quella esterna nei confronti dell’OCRI.

In base a quanto previsto dal comma 1, articolo 14 del D.lgs. 14/2019, sia l’organo di controllo sia il revisore legale dei conti dovranno, dal 15 agosto 2020, appurare che l’organo amministrativo valuti:

  • adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • consistenza dell’equilibrio economico-finanziario;
  • andamento futuro della gestione.

Queste funzioni sono necessarie per poi comunicare, dal 15 febbraio 2021, eventuali segnali di crisi all’organo amministrativo.

Dopo aver ricevuto una segnalazione interna, l’organo amministrativo ha 30 giorni di tempo per intraprendere azioni correttive.

Diversamente, in caso dunque di omessa, inadeguata risposta o mancata adozione di adeguate misure entro 60 giorni, i soggetti incaricati devono “informare senza indugio l’OCRI”.

Per fare un esempio, se al 16 febbraio 2021, ci fosse una segnalazione interna, considerando i 90 giorni concessi (30+60), l’OCRI dovrebbe essere informato il 17 maggio.

Interpretando la norma inoltre, sembra essere prorogata anche l’applicazione della causa di esonero da responsabilità (articolo 14, comma 3 del CCII) che prevede di avvisare l’organo amministrativo e l’organismo di composizione della crisi.

Stesso ragionamento è possibile farlo in merito alle segnalazioni provenienti dai creditori pubblici qualificati.

Anche la segnalazione rivolta al debitore per un’esposizione debitoria rilevante, così come disposto dall’articolo 15, comma 2del D.lgs. 14/2019, è oggetto di proroga.

Il debitore, durante i 90 giorni di tempo concessi ha facoltà, alternativamente, di:

  • estinguere completamente il debito;
  • predisporre un piano di rateizzazione delle somme dovute;
  • presentare istanza di composizione assistita della crisi;
  • chiedere di essere ammesso a una procedura di regolazione della crisi.

Scaduti i 90 giorni senza che il debitore abbia intrapreso una di queste possibilità, i creditori pubblici qualificati potranno segnalare tale situazione all’Organismo di Composizione della Crisi.

La proroga non pregiudica comunque la possibilità per il debitore di attivare di sua iniziativa, a partire dal prossimo 15 agosto, la fase dell’audizione e il procedimento di composizione assistita della crisi, al fine di beneficiare delle misure premiali previste.

Per questi motivi, l’iniziale campo di applicazione previsto dal D.lgs. 14/2019, risulta essere alla luce del DL. 9 marzo 2020, molto più esteso.

 

***

NOTE

[1] Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione

[2] Ad oggi sembrano escluse le grandi imprese, in quanto non soggette all’allerta del Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza (CCII), ai sensi dell’articolo 12, comma 4.

 

A cura di Gianfranco Costa e Alberto De Stefani

Lunedì 4 maggio 2020

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico

 

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