Esaminiamo come la legge di Bilancio 2020 è intervenuta sull’emersione della base imponibile e su quali strumenti ha focalizzato la sua attenzione per contrastare l’evasione fiscale.
La legge di Bilancio 2020 prevede diverse misure volte all’emersione della base imponibile, più in generale a potenziare gli strumenti a disposizione per la lotta all’evasione fiscale, soprattutto attraverso l’incentivazione dell’uso degli strumenti di pagamento elettronici, i cc.dd. cashless, indispensabili per qualsiasi approccio di compliance, anche volontario, da parte dei contribuenti.
Lotta all’evasione fiscale e rimborsi per cashless
Innanzitutto, i commi 288-290 stanziano 3 miliardi di euro, per gli anni 2021 e 2022, per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso – per l’appunto – di strumenti di pagamento elettronici.
Si rinvia ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, per le condizioni e le modalità attuative.
288. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 289.
289. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all’attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l’importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.
Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Analisi rischio di evasione
I commi da 681 a 686 intervengono in materia di analisi del rischio di evasione, laddove si prevede che l’Agenzia delle Entrate ed il Corpo della Guardia di finanza si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto – chiaramente – di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.
Si ricorda, del resto, che già in base al Decreto Fiscale n. 124/2019, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza possono controllare tutti i dati delle fatture elettroniche, laddove i dati fiscali contenuti nelle fatture elettroniche saranno utilizzati per controlli, analisi del rischio e assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria.
Il Decreto Fiscale sancisce, tra l’altro, la possibilità di accedere a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
E ora la legge di bilancio 2020, sempre allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo, prevede per l’Agenzia delle Entrate la possibilità, “previa pseudonimizzazione dei dati personali”, di avvalersi delle banche dati di cui dispone.
A tal proposito si rileva peraltro che il Garante, il 12.11.2019, ha depositato in Senato una memoria, in cui evidenziava che tali tipi di controlli anonimi potrebbero violare la privacy.
La pseudonimizzazione (oscuramento temporaneo dei dati), dice il Garante, non fornirebbe infatti garanzie, anche perchè chi sarà sottoposto a controlli generati dall’algoritmo anonimo non ha il diritto di rettifica.
Lotta all’evasione fiscale e tutela della privacy
Tanto premesso, si evidenzia comunque che il potenziale contrasto tra esigenze di controllo fiscale e lotta all’evasione fiscale, da una parte, e tutela della privacy, dall’altra, dovrebbe essere risolto alla luce del principio del bilanciamento di interessi contrapposti, per esempio, assicurandosi che i dati vengano trattati con le garanzie e tutele necessarie.
Insomma, un percorso, da costruire, molto complesso, dove la linea di demarcazione tra due legittime e fondamentali esigenze collettive (lotta all’evasione e tutela della privacy) è spesso molto sottile.
681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all’evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 2-sexies, comma 2, alla lettera i), dopo la parola: «doganale» sono aggiunte le seguenti: « , comprese quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale»;
- all’articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale»;
- all’articolo 2-undecies, comma 3, le parole: « e) ed f) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis) ».
682. Per le attività di analisi del rischio di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all’utilizzo dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.
683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate, sono definite:
- esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all’obiettivo di interesse pubblico;
- le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
- le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 682 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall’Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Nella valutazione d’impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell’entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al comma 684.
686. Per le stesse finalità di cui al comma 682, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.
Lotta all’evasione fiscale e imbarcazione da diporto
I commi 725 e 726 prevedono che, per l’applicazione dell’IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Unione europea vada dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova e non presunta.
725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020.
A cura di di Fabrizio Stella e Giovanbattista Palumbo
Mercoledì 8 Gennaio 2020