Occorrerà l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite per stabilire se debba essere considerata inesistente la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio tributario avvenuta con l’ausilio di un servizio di posta gestito da un licenziatario privato anziché da Poste Italiane SpA. Analisi della recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione.
Occorrerà l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite per stabilire se debba essere considerata inesistente (o meno) la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio tributario avvenuta con l’ausilio di un servizio di posta gestito da un licenziatario privato anziché da Poste Italiane SpA.
Lo ha stabilito una ordinanza interlocutoria (n. 10276 del 12.4.2019) della V^ sezione civile della Corte di Cassazione.
Il collegio ha rammentato come sia controverso in diritto se la notifica così eseguita debba ritenersi inesistente o affetta da nullità insanabile, ed, in conseguenza della natura attribuibile, venga a determinarsi (o meno) la decadenza della parte dall’azione, non essendo provata la data di consegna dell’atto nonostante la regolare costituzione di controparte, incentrata su difesa unicamente nel merito.
E’ in discussione, in buona sostanza, se si versi o meno in fattispecie riconducibile alla carenza assoluta di potestas iudicandi, sulla quale non può formarsi giudicato implicito, che è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo ed a cui non può applicarsi il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo dettato dall’ art. 156 c.p.c., comma 3, anche laddove la parte convenuta in giudizio si sia costituita assumendo un comportamento incompatibile con la volontà di farla valere (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n. 26019 del 30/10/2008)