Congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata INPS

Anche i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (es. professionisti senza cassa o collaboratori) hanno diritto alla indennità per congedo parentale dovuto, in ipotesi, alla nascita di un figlio. Andremo a fornire alcune indicazioni per coloro che dovessero essere nelle condizioni di beneficiare dell’indennità.

gestione separata inpsNell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001 [1].

Tra esse si rinvengono le regole relative al congedo parentale. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Ambito soggettivo

Il congedo parentale spetta ai seguenti soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS (L. 8 agosto 1995, n. 335), ossia:

  • alle lavoratrici

e

  • ai lavoratori iscritti.

Durata

L’indennità per congedo parentale spetta per massimo sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino [2].

In caso di adozione e affidamento solo preadottivo, sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo sei mesi entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

Poiché, come detto, il congedo spetta sia alla madre che al padre, il diritto a fruire del congedo parentale da parte del padre iscritto alla Gestione Separata si configura come un diritto autonomo rispetto al diritto della madre.

I periodi di congedo parentale di entrambi i genitori, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono comunque superare complessivamente il limite complessivo di sei mesi.

Requisiti

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (quindi collaboratori e lavoratori autonomi, ossia sia parasubordinati che liberi professionisti) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

  • siano iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • siano iscritti alla Gestione Separata in qualità di professionisti, di cui all’articolo 2, co. 26, L. 8 agosto 335/1995, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • sussista il requisito di almeno tre mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata[3] nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile (circolare Inps 29 luglio 2002 n. 139), oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore – possano far valere almeno tre mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa (requisito non più richiesto a seguito dell’art. 13, L. 81/2017 che ha integrato l’art. 64, co. 2, D.Lgs. 151/2001 [4]).

Ammontare dell’indennità spettante

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

Pertanto, per fare un esempio, qualora il congedo dovesse iniziare dal 31 ottobre 2019, il periodo indennizzabile inizierà in tale data, sicché i dodici mesi rilevanti per la determinazione del reddito saranno quelli compresi tra il 31 ottobre 2019 e il 31 ottobre 2018. Questo reddito, pari ad esempio a 12.000 euro, sarà computato per l’30% (3.600 euro) e diviso per 365: pertanto, l’importo giornaliero dell’indennità di maternità sarà pari a 9,86 euro.

Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Istituto atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS.

Come richiedere l’indennità

La domanda di congedo parentale può essere presentata online all’INPS attraverso un servizio dedicato, oppure rivolgendosi ad enti di patronato e intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi..

Informazioni precise possono essere fornite dall’INPS anche tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile).

Trattamento fiscale

Ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 917/1986 (TUIR) l’indennità in argomento, percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito ivi indicate (es. di lavoro autonomo), costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito. Pertanto, ove dovute, all’atto del pagamento l’Istituto effettua la ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, D.P.R. 600/1973, con l’applicazione delle aliquote previste dall’art. 11 del TUIR, il riconoscimento delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del TUIR e il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR se richieste.

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Note

[1] Con la circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109, vengono descritte le novità introdotte dalla legge in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

[2] I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Pertanto, l’INPS fa dichiarare al soggetto richiedente i periodi di congedo fruiti da sé stesso o dall’altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall’INPS.
Così, ad esempio:

  • se il padre lavoratore dipendente ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato, alla madre iscritta alla Gestione separata residua la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale;
  • se il padre non fruisce del congedo parentale e la madre ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato come lavoratrice iscritta alla Gestione separata, divenendo successivamente lavoratrice dipendente, potrà fruire di altri due mesi di congedo parentale indennizzato.

Si ricorda che i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni (ma non a ore), secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, applicate ai lavoratori dipendenti.

[3] Dello 0,72%, a partire dal luglio 2007; precedentemente l’aliquota era maggiorata dello 0,50%.

[4] La circ. INPS 109/2018 afferma chiaramente che la novità “comporta che la tutela della maternità c.d. obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa…. Alla luce della riforma non risulta più necessario, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità, produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa di cui al paragrafo 1 della circolare n. 137/2007. Conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non preclude l’erogazione dell’indennità stessa”. L’obbligo di astensione effettiva permane soltanto in caso di interdizione durante la gravidanza.

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a cura di Claudio Sabbatini (Studium Pantoni Sabbatini Professionisti Associati)

11 Aprile 2019