In attesa della riforma del procedimento di accertamento i Giudici di Merito e quelli della Cassazione convergono sull’obbligo endo-procedimentale del necessario preventivo contraddittorio che dovrà risultare effettivo e reale. Nessuna finzione quindi. L’atto è nullo se l’ufficio in modo puntuale e preciso non indica nelle motivazioni il “perché” del rigetto delle argomentazioni difensive del contribuente
In attesa della riforma del procedimento di accertamento (decreto semplificazione), i Giudici di Merito e quelli della Cassazione convergono sull’obbligo endo-procedimentale del necessario preventivo contraddittorio che dovrà risultare effettivo e reale.
Nessuna finzione quindi.
L’atto è nullo se l’ufficio in modo puntuale e preciso non indica nelle motivazioni, il “perché” del rigetto delle argomentazioni difensive del contribuente.
La pensano così i giudici di merito (Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza 48/02/2018, Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza 183/1/2018) e il giudice di legittimità seppur co