La definizione delle sanzioni tributarie pone il contribuente di fronte alla necessità di individuare con dettaglio quali sono gli atti per i quali è applicabile il procedimento di definizione delle sanzioni. In questo contesto diventa rilevante ai fini della definizione distinguere a seconda che le sanzioni siano o meno collegate al tributo. Qualora non ci siano importi da versare la definizione agevolata si perfezione con la sola presentazione della domanda
La definizione ex articolo 6 comma 3 del D.L. 119/2018 pone il contribuente di fronte alla necessità di individuare con dettaglio quali sono gli atti per i quali è applicabile il procedimento di definizione delle sanzioni.
In questo contesto diventa rilevante ai fini della definizione distinguere a seconda che le sanzioni siano o meno collegate al tributo. Qualora non ci siano importi da versare la definizione agevolata si perfezione con la sola presentazione della domanda (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 18/2/2019 prot. n. 39209/2019).
Definizione sanzione
L’articolo 6, comma 3, del dl 119/2018 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018 e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione.
In sintesi, per la sanzione collegata al tributo la definizione è a costo zero, a condiz