E’ stata eliminata la discrezionalità per l’Amministrazione finanziaria di ricorrere al procedimento autonomo di irrogazione delle sanzioni, qualora la sanzione stessa sia collegata al tributo cui la violazione si riferisce, essendo, in queste ipotesi, divenuta OBBLIGATORIA l’irrogazione delle sanzioni con atto contestuale a quello di accertamento o di rettifica
Divieto sanzione collegata al tributo comminata con atto separato
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, è stata eliminata la discrezionalità per l’Amministrazione finanziaria di ricorrere al procedimento autonomo di irrogazione, di cui all’art. 16 del D.Lgs 472/1997, qualora la sanzione sia collegata al tributo cui la violazione si riferisce, essendo, in queste ipotesi, divenuta obbligatoria l’ irrogazione delle sanzioni con atto contestuale a quello di accertamento o di rettifica.
[1]Con riferimento al procedimento di irrogazione immediata disciplinato dall’articolo 17 del D.Lgs 472/1978, la modifica normativa introdotta dall’articolo 23, comma 29, lett. b), del D.L. n. 98/2011, riguarda il primo comma ove è sostituita la parola “possono essere” con la parola “sono”:
“In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.
La suddetta modifica comporta che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono devono essere sempre irrogate contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica. Per tali violazioni, quindi, non è rimessa alla facoltà dell’ufficio l’emissione di un separato atto di contestazione informandosi al procedimento disciplinato dall’articolo 16, in quanto è divenuta obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni ai sensi del novellato articolo 17. L’intervento normativo che ha interessato l’articolo 17 comporta, pertanto, il superamento del preesistente doppio binario in materia di procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni collegate al tributo.
Il procedimento di cui all’art. 16 del d.lgs. 472/1997[2] continua ad essere utilizzato nei seguenti casi:
- sanzioni collegate al tributo contestate nei confronti di soggetti (ad es. il coobbligato) non destinatari dell’atto di accertamento;
- violazioni formali[3] (non collegate al tributo), sempre che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e, al tempo stesso, arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. 472/1997);
- sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997.
Per tutti gli atti emessi a decorrere dal 1 ottobre 2011, la modalità di irrogazione delle suddette sanzioni disciplinata dall’articolo 17 diventa il procedimento ordinario e obbligatorio. A decorrere da tale data non è più possibile, quindi, utilizzare in alternativa il procedimento di irrogazione delle sanzioni con separato atto ai sensi dell’articolo 16 ma, in applicazione del comma 1 dell’articolo 17, le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono sempre irrogate, senza previa co