Con l’ordinanza n. 11391 del 6 aprile 2017, dep. 9 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha confermato che il regime di cui all’art. 12, c. 7, della L.n.212/2000, non è estensibile all’atto di contestazione delle sanzioni.
Infatti, per la Corte, la lettura complessiva dell’art. 16, del D.Lgs. n. 472/97 “lascia intravedere l’esistenza di una disciplina speciale che esula totalmente dai criteri guida sanciti dalla Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, specificando le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio” e che “i tratti di contraddittorio rafforzato previsti in materia di irrogazione di sanzioni rendono all’evidenza scorretta l’assimilazione di tale sottosistema a quello relativo agli atti impositivi e non rendono dunque possibile ipotizzare l’estensione del meccanismo di cui all’art. 12 cit., comma 7”.
BREVE NOTACome è noto, il comma 7, dell’articolo 12, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) prescrive che “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli o