Il c.d. super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016 con la finalità di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi (del 40%), così da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati. Questo schema agevolativo è stato ripreso dalla successiva legge di bilancio 2017, che ha introdotto l’iper ammortamento. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle agevolazioni in rassegna relativamente ai magazzini autoportanti
Super e iper ammortamenti – Aspetti generali
Il c.d. super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016 è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), con la finalità di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi (del 40%), così da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.
Questo schema agevolativo è stato ripreso dalla successiva legge di bilancio 2017 (legge 11.12.2016, n. 232), la quale ha introdotto l’iper ammortamento (consistente in una maggiorazione del 150% del costo ammortizzabile, in tal modo elevato al 250%).
Con la risoluzione n. 62/E del 9.8.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle agevolazioni in rassegna relativamente ai magazzini autoportanti, precisando che:
- possono essere oggetto di super e iper ammortamento solamente le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, cioè i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati;
- rimangono escluse le strutture costituenti le scaffalature e gli impianti antincendio.
Ammortamenti super ed iper
La normativa in materia di super ammortamento, come si diceva, agevola gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consentendo all’impresa un ammortamento “maggiorato” del 40% (complessivamente, viene ammortizzato il 140% del costo del bene strumentale). Tale normativa si rivolge ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni
L’iper ammortamento, non sovrapponibile al “super ammortamento” in quanto specializzato rispetto a beni particolari (ad elevato contenuto tecnologico), consiste invece in una maggiorazione del 150% rispetto all’ordinario ammortamento, e quindi consente alle imprese di fruire di una deduzione fiscale pari al 250% del costo sostenuto per un determinato bene strumentale “speciale”.
Considerando un’aliquota IRES ordinaria del 24%, ciò comporta, schematicamente, un beneficio maggiorato del 36% rispetto a quanto ordinariamente previsto (24 + 12).
Rispetto al super ammortamento, l’iper ammortamento è più limitato sotto il profilo oggettivo: può infatti riguardare solamente gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A della legge n. 232/2016.
L’ultima legge di bilancio – legge 27.12.2017, n. 205 – ha prorogato l’iper ammortamento per tutto il 2018, senza modificare la disciplina generale dell’agevolazione. La maggiorazione del 150% è stata infatti confermata per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019 qualora il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%).
Secondo le norme vigent