Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 88/2018, con il quale l’Italia si è uniformata alla Direttiva comunitaria 2014/50/UE, la quale si è occupata di fornire maggiori garanzie a tutela di requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri dell’Unione Europea, migliorando al contempo l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.
Previdenza complementare: novità per i lavoratori mobili nella UE
Previdenza complementare per i lavoratori mobili nella UE: la Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, oltre a recare il cd. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018) ha introdotto anche il D.Lgs. n. 88 del 21 giugno 2018 attuativo della Direttiva 2014/50/UE.
Tale direttiva ha lo scopo di disciplinare i requisiti minimi per migliorare le condizioni di acquisizione e di salvaguardia dei diritti pensionistici complementari di lavoratori in mobilità tra gli Stati Membri dell’Unione europea.
Il Decreto Legislativo n. 88/2018 ha così l’obiettivo di allinearsi a quanto previsto a livello comunitario con la Direttiva citata, uniformando di conseguenza, anche la normativa nazionale.
Come si acquisisce il diritto alla pensione complementare
Con l’emanazione del suddetto D.Lgs. n. 88/2018 vengono primariamente apportate modifiche per quanto concerne il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ossia la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.
Più nel dettaglio, fermo restando che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce “al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”, il Decreto riduce da cinque a tre anni il termine in questione “per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea”.
Ciò significa – in sostanza – che se il lavoratore vede cessare il proprio rapporto di lavoro per un motivo differente dal fatto di aver acquisito il diritto a una prestazione complementare, gli anni minimi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari sono 3 e non più 5.
Inoltre, con l’avvento di tale decreto è stabilito che la posizione previdenziale individuale del soggetto è mantenuta presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione, e che tale opzione sarà automatica nel caso in cui il soggetto iscritto non effettui una diversa scelta.
Resta salva l’ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335): in tale ultimo caso le forme pensionistiche complementari informano l’iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5, art. 14, D.Lgs. n. 252/2005.
Nuovi compiti per COVIP: informazioni sui diritti pensionistici complementari
Sono inseriti tra i compiti di COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione), oltre alla comparabilità dei costi, anche la garanzia che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative:
- alle condizioni che disciplinano l’acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;
- alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso.
Covip si dovrà inoltre occupare di garantire che:
- gli iscritti di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 252/2005, ossia i soggetti – poc’anzi citati – che mantengono la posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione,
- gli eredi e beneficiari di cui all’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005, ossia i soggetti che ereditano o sono beneficiari delle forme pensionistiche in esame, in caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto alla prestazione medesima,
possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.
A cura di Antonella Madia
21 Agosto 2018