L’estinzione della società determina l’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie. Questo il principio appena espresso da una recentissima sentenza di Cassazione: se l’interpretazione giuridica dovesse trovare conferma, il fenomeno successorio dei soci alla società cancellata determinerebbe un effetto analogo alla rottamazione delle cartelle con cancellazione del debito per sanzioni
La cancellazione della società determina l’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie.
Questo il principio appena espresso dalla Cassazione con sentenza 19 aprile 2018 n. 9672.
Se l’interpretazione giuridica dovesse trovare conferma il fenomeno successorio dei soci alla società cancellata, determinerebbe un effetto analogo alla rottamazione delle cartelle con cancellazione del debito per sanzioni.
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IL PRINCIPIO SUCCESSORIO NEI DEBITI TRIBUTARI
Due sono le disposizioni da tenere a mente nel caso di debiti relativi alla società cancellata:
- L’articolo 36 del DPR 602/73 che opera unicamente ai fini delle imposte dirette e unicamente con riferimento a debiti già liquidi e certi o quanto meno indicati in ruoli provvisori o comunque almeno in PVC consegnati alla società prima della cancellazione;
- L’articolo 2495 del cod. civ. che oltre a stabilire l’effetto dell’estinzione della società al momento della cancellazione prevede, come interpretato dalle sez. unite (sentenze 6070-6071 2013), un fenomeno successorio, dei soci alla società, nei debiti anche sopravvenuti della società ormai estinta.
La giurisprudenza in merito al fenomeno successorio ha previst