L’alternativa avanzo – mutuo alla luce del pareggio di bilancio

Ai fini della realizzazione degli investimenti, le amministrazioni pubbliche sono progressivamente chiamate a valutare (quantomeno) l’alternativa tra il ricorso all’avanzo di amministrazione e all’indebitamento, alla luce anche delle regole che disciplinano il trattamento del fondo pluriennale vincolato nell’ambito del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio. A cura di Marco Rossi.

Ai fini della realizzazione degli investimenti, le amministrazioni pubbliche sono progressivamente chiamate a valutare (quantomeno) l’alternativa tra il ricorso all’avanzo di amministrazione e all’indebitamento, alla luce anche delle regole che disciplinano il trattamento del fondo pluriennale vincolato nell’ambito del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio.

 

Come noto, infatti, la Legge di bilancio 2017 ha stabilito che, per gli anni 2017‐2019, nelle entrate e nelle  spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, invece, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa esclusivamente finanziato dalle entrate finali.

 

Fino al 2019, infatti, il fondo pluriennale rileva come entrata (e come spesa, aspetto da non dimenticare) nel saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio se finanziato da entrate finali o da avanzo di amministrazione, proprio in funzione delle richiamate disposizioni normative.

 

Di conseguenza, la considerazione del fondo pluriennale vincolato costituito da entrate finali (ad esempio alienazioni) rende irrilevante la tempistica di realizzazione dell’intervento in conto capitale rispetto al saldo finanziario, essendo neutralizzato l’impatto dell’investimento anche negli esercizi successivi rispetto a quello di avvio (con un effetto che sarà analogo a partire dall’esercizio 2020).

 

Il fondo pluriennale vincolato costituito mediante il ricorso all’avanzo di amministrazione, invece, fino al 2019, incide negativamente nell’esercizio di applicazione di quest’ultimo (dal momento che concorre al saldo finanziario anche il fondo pluriennale vincolato lato spesa) mentre comporta la neutralità degli stati di avanzamento lavori realizzati negli esercizi successivi.

 

Non concorre, invece, in modo strutturale (e quindi a prescindere dal “passaggio” del 2020) il fondo pluriennale vincolato finanziato da indebitamento, in modo diretto ovvero in modo indiretto (mediante il transitorio appostamento nell’ambito del risultato di amministrazione, ad esempio in relazione ad operazioni di devoluzione).

 

Tale effetto, non va dimenticato, rileva non solo dal punto di vista dell’entrata ma anche della spesa, con la conseguenza che – nell’esercizio di sua formazione – il fondo pluriennale vincolato non incide in alcun modo (tantomeno negativamente) sul rispetto del vincolo di finanza pubblica.

 

L’impatto della spesa, in questa ipotesi, è infatti graduale anno dopo anno sulla base della quota effettivamente esigibile in ciascun esercizio in funzione dello stato di avanzamento lavori e non certamente nell’esercizio di contrazione dell’indebitamento ovvero di assunzione dell’impegno.

 

Tale regime, nondimeno, caratterizzerà il ricorso all’avanzo di amministrazione negli esercizi a partire dal 2020, nei quali l’attivazione di tale fonte di finanziamento degli investimenti non sarà rilevante negativamente (e per l’intero importo) al momento della sua applicazione, come avviene nel corrente periodo, ma sulla base della quota parte di stato di avanzamento lavori esigibile in ciascun esercizio di riferimento, ossia in modo sostanzialmente graduale.

 

Gli effetti descritti devono, come premesso, guidare attentamente gli enti locali nelle scelte di finanziamento, al fine – come indicato in premessa – di ottimizzare l’utilizzo dei margini che sono effettivamente disponibili all’interno dei vincoli del pareggio di bilancio.

 

Ricorrendo all’indebitamento, e dal 2020 al risultato di amministrazione, infatti, risulta possibile avviare un’opera per un ammontare che tiene conto anche degli spazi finanziari che si formeranno negli esercizi successivi, potendosi appaltare l’intervento per l’intero importo, avendo però l’accortezza di programmarne (e poi eseguirne) la realizzazione in funzione dei margini disponibili in ciascun esercizio di riferimento.

 

Ricorrendo, in ultimo, all’avanzo di amministrazione, fino al 2019, invece, si rende necessario utilizzare gli spazi dell’esercizio, dal momento che siffatta operazione determina un effetto negativo per l’intero importo dell’utilizzo al momento dell’applicazione, senza comportare un’incidenza graduale in funzione dello stato di avanzamento dell’opera.

 

16 novembre 2017

Marco Rossi