Non sempre è facile applicare la presunzione della maggiorazione del 10% per denaro, gioielli e mobili nelle successioni. Con uno specifico inventario in certi casi si può ridurre l’imponibile ai fini della determinazione della base su cui calcolare l’imposta di successione.
Nelle successioni il denaro, i gioielli, i mobili e le opere d’arte, dichiarati o presunti, sono tassati.
Questa la previsione della norma (art. 9 comma 2 del D.Lgs. 346/90):
“Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso“.
Ne abbiamo già trattato nel nostro articolo “Denaro, gioielli, mobili e opere d’arte nella successione” ne Il Commercialista Telematico del 17 marzo 2020.
Qui analizziamo un aspetto particolare, e cioè la redazione di un inventario ad hoc, redatto appunto per vincere la presunzione del 10%.
Riportiamo la conclusione del nostro precedente intervento:
“In estrema sintesi si può affermare che se non si dichiara nulla, vale la presunzione del 10% sul netto ereditato (attività meno passività), al netto della franchigia. Se si dichiara di meno del 10%, serve un inventario, altrimenti vale sempre il 10%. Se si dichiara di più, vale quanto dichiarato“.
I beni culturali vincolati sono esclusi, mentre sono da considerare, in aggiunta alla previsione del 10%, conti correnti (Cass. nn. 8191 e 8198/2011 e, indirettamente, 21901/2020), titoli, monete d’oro, lingotti e opere d’arte non presso la propria abitazione (vedi nota 1).
Sono altresì esclusi i gioielli (Cass. n.6684/1990) di ornamento, e non di commercio o investimento. Sono altresì da considerare mobili e arredi esistenti in luoghi diversi dalla abitazione (ad esempio uffici o altro).
Si ricorda come, al di là della letteralità della norma, legata alla normativa precedente, il 10% si applichi su ogni quota ereditaria, al netto di passività e franchigie spettanti .
Secondo Cass. n. 21901 del 9 ottobre 2020 (Relatore Maura Caprioli) sui saldi dei conti correnti non si applica la presunzione del 10%. Le motivazioni non ci paiono in ogni caso ben espresse, in quanto applicandole non si avrebbe mai la maggiorazione del 10%.
In ogni caso, quanto dichiarato nella dichiarazione di successione per denaro, mobili e gioielli non concorre a determinare la base di calcolo del 10% (Cass. n. 3180