Ravvedimento operoso: l’Agenzia istituisce nuovi codici (2° parte)

di Angelo Facchini

Pubblicato il 3 marzo 2023

In sequenza i secondi quattro: “8942” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011; “1942” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011; “8943” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011; “1943” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011. L’efficacia operativa decorre dal 2 maggio 2023.