Ravvedimento operoso: l’Agenzia istituisce nuovi codici (2° parte)

In sequenza i secondi quattro: “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011; “1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011; “8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011; “1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011. L’efficacia operativa decorre dal 2 maggio 2023.