Visto il periodo estivo, vediamo come si incastrano i termini per l’istanza di adesione richiesta dal contribuente con quelli della sospensione feriale di agosto….
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17946 dell’1 giugno 2022, conferma che costituisce principio consolidato di questa Corte, cui il collegio non vede ragioni per discostarsi, quello secondo cui
«in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno “ab origine” gli effetti» (Cass. n. 27274 del 24/10/2019).
Brevi riflessioni sull’accertamento con adesione
Come è noto, il D.Lgs. n. 218/97 (art.6, comma 2 e art. 12, comma 2), per consentire all’Ufficio ed al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza di adesione si riferisce, ha previsto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente (nel caso di spedizione via posta, con le modalità sopra descritte, il ter