L’Agenzia delle entrate (interpello n. 634 del 30/09/2021) fornisce chiarimenti riguardanti l’agevolazione prima casa, nel caso di separazione e di assegnazione della casa familiare all’ex coniuge, e volontà di acquisto, da parte del coniuge non assegnatario, di una nuova abitazione. Per fruire dell’agevolazione, l’immobile già posseduto deve essere alienato entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. La condizione vige anche nel caso in cui il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione sia proprietario solo per quota di un altro immobile adibito a prima casa, assegnato all’ex coniuge. Non conta, quindi, essere titolare della sola quota di abitazione che non può utilizzare.
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