Quali sono i poteri del Fisco nel sindacare i compensi antieconomici del contribuente? Vediamo come una recente sentenza di Cassazione interviene a limitare le contestazioni dell’Agenzia.
In una recente ordinanza della Cassazione viene ribadito ancora una volta un principio che viene spesso violato dall’Agenzia nei suoi accertamenti, ossia la insindacabilità delle scelte del contribuente. Si tratta di una confusione dei concetti, invero distinti e separati, di inerenza e antieconomicità.
Un caso di sindacato del Fisco sui comportamenti antieconomici del contribuente
Il caso preso ad esame nella ordinanza n. 4663/2025 riguarda il caso di uno studio professionale che mette a disposizione gli spazi e i servizi per i propri collaboratori, anch’essi professionisti.
L’ufficio, nell’accertamento in capo a questi ultimi, contesta una parte del canone di locazione dell’immobile adibito a studio, sulla motivazione in base alla quale non era da ritenersi economicamente conveniente la scelta di prendere in locazione l’immobile perché più onerosa rispetto all’acquisto mediante leasing immobiliare.
L’ordinanza ribadisce che l’antieconomicità di un costo può essere un indice dell’assenza di inerenza, ma non si identifica con essa. Un costo antieconomico può infatti restare pur sempre inerente. Nel caso di specie, il canone di locazione è inerente in quanto collegato con l’esercizio dell’attività, sebbene la scelta di prendere in locazione l’immobile sia meno conveniente di quella di prenderlo in leasing.
La Cassazione afferma che, fermo restando che l’inerenza è il rapporto tra il costo e l’attività professionale e la sua esistenza o meno va valutata principalmente sotto il profilo qualitativo, nondimeno il sindacato sull’esistenza di tale requisito per gli elementi negativi ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente “ictu oculi”; ma anche in tal caso, è onere del contribuente dimostrare la (sola) regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali.
D’altro canto, la contestazione dell’agenzia riguarda il parziale riconoscimento del costo, il che consente di ritenere provata la sua inerenza. Un costo antieconomico lo è solo parzialmente, e ciò significa al tempo stesso che è inerente; diversamente, la contestazione dell’inerenza dovrebbe riguardare l’intero costo e non una sua parte.
Se rientra nei poteri dell’Amministrazione Finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, tale sindacato non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa l’opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività, che rientrano nelle valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore (inteso in senso lato anche come professionista).
Non dimentichiamo che nel nostro ordinamento la libertà della iniziativa economica privata è garantita a livello costituzionale dall’articolo 41, sicché l’imprenditore (o il professionista) deve essere libero di valutare l’economicità delle proprie scelte, con l’ovvio onere di doverle documentare.
NdR: A chi spetta l’onere della prova in caso di antieconomicità delle prestazioni?
Danilo Sciuto
Martedì 18 Marzo 2025