In caso di contestazione di antieconomicità della gestione da parte del Fisco, quali sono i documenti che il contribuente può portare a sua difesa in giudizio?
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi ancora di gestione antieconomica dell’attività.
Il caso di contestazione di antieconomicità della gestione
Il fatto oggetto di esame trae origine dal ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, contro gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2005 e 2006, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi pari ad € 26.530,00 per il 2005 e ad € 36.970,00 per il 2006, con conseguente applicazione di maggiori imposte e addizionali.
La Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava i maggiori ricavi in € 10.003,00 per l’anno 2005 e in € 17.518,00 per l’anno 2006.
Avverso tale decisione l’Ufficio proponeva appello, sostenendo – per quel che ci interessa in questa sede – la legittimità dei propri accertamenti, non avendo la contribuente fornito alcun elemento idoneo a chiarire il proprio comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia.
L’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania; decisione avverso cui l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, assumendo che a fronte di dichiarazioni che per gli anni d’imposta 2005 e 2006, palesavano “un comportamento contrario ai canoni dell’economia non giustificato da elementi particolari che abbiano concorso alla formazione del volume di affari e/o del reddito” rendendo “inattendibile la contabilità”, correttamente l’Ufficio aveva “determinato l’ammontare degli imponibili sottratti a tassazione, applicando alle merci cedute la percentuale di ricarico media del settore, pari al 45%, individuata in aziende operanti nel medesimo settore e insistenti nel medesimo territorio”.
Per la Corte di Cassazione detto motivo è fondato.
“Questa Corte, con orientamento consolidato al quale si intende dare continuità (cfr. Cass., Sez. 5, 22/01/2021, n. 1282; Cass., Sez. 5, 05/06/2020, n. 10728; nonché Sez. 6, 17/10/2018, n. 26086), ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità