Quando si esaminano situazioni in cui vengono corrisposte somme dovute a titolo di indennizzo o di transazione è fondamentale comprendere se la qualificazione di “risarcimento” sia stata attribuita in modo corretto, anche secondo corretti criteri “fiscali”.
Infatti, sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dal punto di vista dell’IVA esistono precise regole da rispettare se si pensa di escludere queste somme dalla determinazione delle basi imponibili.
Spesso il ragionamento va condotto per esclusione, per giungere al giusto trattamento in termini di reddito tassabile e di fattura da emettere.
Nel presente articolo si esamineranno questi aspetti, con vari esempi, al fine di fornire una chiara schematizzazione delle fattispecie più diffuse.
I risarcimenti: aspetti reddituali
L’articolo 6, comma 2, TUIR afferma che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente.
In buona sostanza sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce (lucro cessante); al contrario non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).
Nel caso di concorrenza alla formazione del reddito delle somme occorre riferirsi alle tipologie di reddito che le predette somme vanno a sostituite (reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa).
Nel caso invece in cui occorra “sganciarsi” dalla natura originaria di queste somme o nel caso in cui non esistano rapporti precedenti è necessario ragionare in merito al fatto che possono essere prodotti redditi diversi (vedi paragrafo successivo “accordi transattivi”).
Nota bene
Non è mai reddito il risarcimento del danno emergente mentre lo è il risarcimento del lucro cessante.
Sono escluse da tassazione le indennità liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte, ancorché vengano elargite in sostituzione e per la perdita di redditi.
Lucro cessante
Il lucro cessante è il mancato guadagno che consegue all’illegittimo comportamento altrui.
Si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come nel danno emergente.
In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore oppure, al di fuori di un rapporto contrattuale, alla perdita di possibilità di guadagno che il fatto illecito provoca al danneggiato.
Danno emergente
Le somme erogate a fronte di un danno emergente riguardano quelle atte a reintegrare il patrimonio a seguito delle perdite subite e d