IRAP: dovuta dal professionista in studio associato con altra attività

Con l’ordinanza n. 24549 del 2 ottobre 2019 la Corte di cassazione ha attestato che è dovuta l’IRAP dal professionista inserito in un’associazione professionale, che esercita anche una distinta e separata attività, salvo che dimostri che l’attività non rientri tra quelle svolte in forma associata.