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19 dicembre 2019
Finanziamenti bancari per le aziende: non conta solo il tasso d’interesse!
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8 febbraio 2021
Non tutti gli aiuti Covid rientrano nel limite degli 800.000 euro (aumentato a 1.800.000)
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18 febbraio 2015
Il valore processuale penale del PVC redatto dalla Guardia di Finanza
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La Corte di Cassazione condanna fermamente il “finto” lavoro part time dichiarato dal datore di lavoro, che poi impiega il dipendente a tempo pieno: è sfruttamento lavorativo. Si tratta di un reato disciplinato all'art. 603-bis del codice penale, che espone due ipotesi: quella di “intermediazione illecita”, data da chiunque assume manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; quella di “sfruttamento lavorativo”, dato da chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche tramite attività d'intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (sentenza n. 24388/2022).
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