La conciliazione che interferisce nel corso di una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro è subordinata alla diffida medesima: lo stabilisce una recente Nota pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro in risposta a diversi quesiti sul tema.
La conciliazione che interferisce nel corso di una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro è subordinata alla diffida medesima: lo stabilisce una recente Nota pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro in risposta a diversi quesiti sul tema.
La conciliazione infatti – seppur contemplata dal comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 – per essere efficace deve essere effettuata secondo le modalità ivi stabilite, e le risultanze di quest’ultima con riferimento alle retribuzioni saranno valide sempreché rispettino l’importo retributivo previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 338/1989, come convertito dalla Legge n. 389/1989.
Diffida e conciliazione
Nel corso delle procedure di diffide accertative, il ruolo della conciliazione finisce in secondo piano: a chiarirlo è la Nota n. 5066 del 30 maggio 2019, p