CNDCEC: i documenti consegnati al cliente non vanno conservati dal commercialista neanche in digitale

In risposta ad un quesito dell’ordine di Palermo, il CNDCEC nel suo Pronto ordini (Po 90/2024 del 21 gennaio), ha chiarito che l’incarico del commercialista tenutario delle scritture contabili termina con la consegna della documentazione al cliente. Non sussiste obbligo di conservazione di copia per conto del cliente, neppure in formato digitale. Come indica l’art. 2214 c.c. l’imprenditore deve tenere, oltre ai libri obbligatori, le scritture contabili richieste dalla legge e deve conservare per ciascun affare gli originali della documentazione. L’art. 2220 c.c. stabilisce che esse devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e per lo stesso periodo le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. La conservazione è onere del solo imprenditore.

30 gennaio 2025