CIG in deroga: altri chiarimenti ministeriali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra la normativa in materia di cassa integrazione in deroga nella circolare n. 11 del 1° luglio 2020. La domanda di concessione dell’ammortizzatore, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, ovvero a far data dal 18 giugno 2020. I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020, ossia entro il 17 luglio 2020. Per le domande con richiesta di anticipo del 40% presentate dal 18 giugno, il termine ordinatorio è fissato entro 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo è iniziato prima del 18 giugno, il termine ultimo è il 3 luglio 2020. Superando questi termini, la domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Tale termine, in sede di prima applicazione, è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del dl n. 52/202 quindi il 17 luglio 2020.