L’acquisto di bonus edili da parte di un privato non genera reddito tassabile

di Devis Nucibella

Pubblicato il 18 settembre 2023

Vista la riduzione degli intermediari finanziari disponibili ad acquistare crediti fiscali derivanti da interventi edili si è sviluppato un mercato nel quale tali crediti possono essereacquistati da soggetti privati.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il «differenziale positivo» che viene a determinarsi dalla differenza tra il valore nominale e il corrispettivo (inferiore) pattuito non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale.

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Cessione dei bonus edili: alcune premesse

Come previsto dall’articolo 121 del D.L. 34/2020, in tema di cessione di bonus edili i contribuenti che:

  • fino al 31 dicembre 2025 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus;
     
  • negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 dell’articolo 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi - dal 1° gennaio 2022 - per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022)

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993);
     
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
     
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

 

Cessioni a correntisti

Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del D.Lgs n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’art. 6, c. 2-quinquies, del D.Lgs n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

 

Crediti non tracciati

Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly).

La data del 7 febbraio 2022, prevista dal D.L. n. 4/2022, è stata prorogata al 17 febbraio 2022 dal provvedimento dell’Agenzia delle