Bonus lavoratori impatriati soltanto con opzione

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, con sentenza n. 1474 dello scorso 21 aprile, ha stabilito che il bonus per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, consistente in un regime di tassazione agevolato temporaneo, è condizionato alla manifestazione di volontà da esercitarsi secondo le modalità definite dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente che omette di richiedere al datore di lavoro l’agevolazione e non presenta una dichiarazione con riduzione dell’imposta, non può esercitare l’opzione.