Anche nel 2020 i datori di lavoro possono fruire di sgravi contributivi per l’assunzione di disabili. Gli incentivi sono graduati per importo e durata in base al tipo e alla gravità dell’handicap e sono concessi limitatamente alle risorse stanziate e presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Requisiti essenziali per il datore di lavoro: 1) incremento occupazionale rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione; 2) regolarità contributiva
Possono goderne tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, anche se non soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/99.
Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
- disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 915/78 (Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra);
- disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al citato D.P.R. 915/78;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Suddetto incentivo è cumulabile con eventuali ed ulteriori sgravi che spetterebbero al lavoratore previsti dalla legge, purchè non superi il 100% del costo salariale (ovvero la somma della retribuzione lorda e dei contributi a carico della ditta).
Normativa di riferimento per approfondire: ‘art. 10 del D. Lgs. 151/15, che ha modificato l’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e circolare INPS n. 99 del 3 giugno 2016. (Giusy La Valle)