Con l’ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021, la sez. 5 della Corte di Cassazione, ha rimesso la causa al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La vicenda riguarda il calcolo degli interessi esposti in una cartella esattoriale riguardante la liquidazione dell’imposta di registro a seguito del disconoscimento delle agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina, oggetto di un precedente contezioso conclusosi nel 2009 (l’atto oggetto di rettifica era del 1980). La Corte, esaminati i precedenti in materia nelle proprie conclusioni, ritiene che: “Pur considerando le peculiarità delle fattispecie scrutinate e quindi la necessità di differenziare l’obbligo di motivazione a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, il Collegio è portato a ritenere sussistenti le condizioni per la rimessione della causa al Primo Presidente di questa Corte affinché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante l’esigenza di rendere effettiva e incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l’enunciazione di un principio di diritto, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie.” (Valeria Nicoletti)
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