Il collegio sindacale, nell’ambito della propria attività di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione, vigila, altresì, sulla procedura di scioglimento e di liquidazione della società.
Particolare attenzione deve essere dedicata dall’organo di controllo alla fase iniziale del procedimento cioè quando sia intervenuta una causa di scioglimento non rilevata dagli amministratori.
I motivi di scioglimento di una società di capitali: riferimenti civilistici
Le cause di scioglimento delle società di capitali sono elencate dall’art. 2484 codice civile, che individua le ragioni per le quali si può aprire la procedura di liquidazione.
Si tratta delle seguenti fattispecie:
- decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo della società, che, alla scadenza prevista, cessa di esistere, salvo apposita delibera di proroga;
- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie.
L’oggetto sociale si identifica con l’attività imprenditoriale e con lo scopo che essa consegue.
L’impossibilità di conseguirlo può dipendere da diverse ragioni, ad esempio fattori ambientali o mutamenti macroeconomici ma si ritiene che non vadano ricomprese le difficoltà economiche momentanee in cui l’impresa può venire a trovarsi;
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea che dipende da fattori interni alla società, legati, ad esempio, a difficoltà degli organi amministrativi o assembleari a svolgere le proprie funzioni ed all’impossibilità di sostituirli;
- riduzione del capitale al disotto del minimo legale che, per le s.r.l., di € 10.000;
- nelle ipotesi previste dagli art